Obbligo assicurativo presso l’inpgi per gli addetti stampa delle pubbliche amministrazioni

0
892
sciopero-adnkronos-pasqua

Con sentenza dello scorso 29 gennaio, il Tribunale di Roma si e’ pronunciato sul tema della natura giornalistica della prestazione lavorativa svolta nell’ambito degli uffici stampa della pubblica amministrazione confermando la fondatezza del decreto ingiuntivo emesso in favore dell’INPGI all’esito di un accertamento ispettivo.

In particolare, il Giudice ha condannato un’istituzione universitaria al pagamento in favore dell’Istituto della contribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato intercorso con una giornalista, riconoscendo in capo a quest’ultima lo svolgimento dell’attività di addetta stampa ed il conseguente obbligo di versamento contributivo all’INPGI.

Il Tribunale ha ritenuto adeguatamente provato l’effettivo svolgimento, da parte della giornalista, delle mansioni informative che tipicamente caratterizzano l’attività di un addetto stampa all’interno degli enti istituzionali, identificandole nella redazione di comunicati, nell’organizzazione di conferenze stampa e nella cura dei rapporti con gli organi di informazione.

Il Giudice, in particolare, ha riconosciuto la natura giornalistica dell’attività di selezione e rielaborazione creativa della notizia, consistente nella descrizione delle iniziative inerenti l’Università e finalizzata alla mediazione dell’informazione tra l’Ateneo e il pubblico, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità enunciati, in particolare, nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 17723/2011 e n. 1853/2016.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome