Una delle maggiori novità introdotte dalla legge del 16 luglio 2012, n. 103 sui nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria, vi è la disciplina del rapporto minimo tra copie distribuite e vendute, previsto dal secondo comma dell’art. 1. La norma prevede che a decorrere dai contributi relativi all’anno 2013 tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti, fatta eccezione per le aziende editrici di testate organi di partito in possesso del requisito della rappresentanza parlamentare e dei quotidiani editi e diffusi all’estero, devono rispettare il requisito di un rapporto minimo tra copie vendute e copie distribuite. Non vi è più, quindi, alcun rapporto con la tiratura, rilevando solo le copie effettivamente messe in distribuzione che vanno poste al denominatore del rapporto, mentre al numeratore va posto il numero relativo alle copie effettivamente vendute. Detto rapporto deve essere pari ad almeno il trentacinque per cento per le testate locali ed almeno il venticinque per cento per quelle nazionali.
Rimandiamo ogni altro approfondimento alla circolare CCE n. 25/2012.
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