Il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto legge decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge del 16 luglio 2012, n. 103 prevede testualmente: “A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e’ richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall’articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata”.
La norma rappresenta uno strumento di salvaguardia delle imprese che oggi percepiscono il contributo, o meglio delle sole testate edite dalle stesse, nell’ipotesi in cui l’impresa editrice, in qualunque forma costituita, cessi le pubblicazioni.
Per approfondire l’argomento rimandiamo alla circolare CCE n. 22-2012.
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