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MILLEPROROGHE. ORDINE DEL GIORNO. CAMERA. CONTRIBUTI EMITTENTI E QUOTIDIANI EDITI ALL’ESTERO

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede un’estensione per l’anno finanziario 2011 per la concessione di contributi (nel limite di 1 milione di euro) in favore delle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
tale disposizione proroga al solo 2011 le provvidenze previste per gli anni dal 2007 al 2009, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990 così come modificato dalla legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), la quale stabiliva la misura dei contributi non superiori al 50 per cento dei complessivi risultanti dal bilancio dell’impresa editrice;

con successivo provvedimento, decreto-legge n. 194 del 2009, all’articolo 10-sexies, comma 1, lettera a), è stata stabilita la non applicabilità a quotidiani ed emittenti radiotelevisive di cui all’articolo 3, comma 2-ter, legge 250/1990, per i contributi relativi al 2009, delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), limitando l’erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria all’effettivo stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa;
per quanto riguarda i quotidiani editi e diffusi all’estero, l’ultima legge di stabilità, all’articolo 1, comma 56, della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha previsto un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente ma con applicazione al solo anno 2011;
tuttavia, né la disposizione contenuta nel presente provvedimento (in favore delle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), né la disposizione di cui alla legge di stabilità 2011 in favore della stampa italiana all’estero, contemplano un contributo anche per le emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua italiana all’estero, le quali contribuiscono a diffondere e a mantenere vivo il rapporto con il nostro Paese e soprattutto con la lingua italiana per le comunità italiane all’estero,

impegna il Governo:

a prevedere, mediante successivi provvedimenti, un’estensione dei suddetti contributi anche in favore delle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi in lingua italiana all’estero.
9/4086/121. Maran.

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