MILLEPROROGHE: NOVITÀ PER GLI AIUTI AI GIORNALI DI PARTITO

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Arriva la cassa integrazione anche per i giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici. E’ quanto prevede il maxi-emendamento del governo al decreto legge ‘milleproroghe’, all’esame dell’Aula del Senato.
Per le crisi aziendali del settore arrivano 10 milioni di euro a partire dal 2009. Gli aiuti saranno destinati “per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale”. Nella stessa norma del maxi-emendamento si specifica che, “qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia, é introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Inpgi per il finanziamento dell’onere eccedentario”.
Novità anche per gli aiuti ai giornali di partito: il requisito della rappresentanza parlamentare “non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi”.
Per quanto riguarda la titolarità delle imprese editrici, si specifica che “le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche”. Sempre sullo stesso tema nel maxi-emendamento si aggiunge che qualora la partecipazione di controllo “sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intenda riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta a comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

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