Doppio intervento dell’agenzia delle Entrate. Con due circolari l’amministrazione ha chiarito, infatti, una serie di dubbi rimasti in sospeso in materia di corretto trattamento fiscale delle spese per prestazioni alberghiere (circolare n. 6/E) e su natura e impugnabilità dell’interpello (circolare n. 7/E). Con il primo documento il Fisco ha spiegato che per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, l’Iva non detratta non può costituire un costo deducibile dal reddito. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il limite di deducibilità del 75 per cento non si applica per le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte di dipendenti o collaboratori, ma solo a condizione che queste siano effettuate fuori dal territorio comunale.
La circolare n. 7/E spiega che la risposta all’interpello, non vincolante per il contribuente ma solo per l’Amministrazione finanziaria, non è impugnabile perché si qualifica come atto amministrativo non provvedimentale. L’interpello va considerato come un parere, dal momento in cui non lede la sfera giuridica del contribuente, ma si limita a rendergli nota preventivamente la posizione dell’Agenzia sul caso concreto, senza produrre effetti diretti e immediati né esercitare un potere impositivo.
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