Libri digitali a metà prezzo: è la legge di bilancio la sede giusta?

0
95

La decisione del Governo di inserire nella prossima legge di bilancio l’obbligo per gli editori di libri scolastici e universitari di rendere disponibile una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea ha fatto infuriare gli editori. Secondo l’Associazione italiana editori, la misura penalizza l’intera filiera e non tiene adeguatamente conto dei costi del lavoro intellettuale e della produzione editoriale. In altri termini, gli editori ritengono che, poiché i costi di carta, stampa e distribuzione non rappresentano la metà del costo complessivo di un libro, la riduzione obbligatoria del prezzo di almeno il 50 per cento rischi di compromettere l’equilibrio economico dell’attività.

Il dibattito, come al solito in Italia, si è polarizzato tra chi sostiene il Governo e ritiene che questa posizione degli editori sia semplicemente rivolta a mantenere una posizione di privilegio in un segmento dell’editoria e chi accusa il Governo di avere effettuato l’ennesimo taglio contro la scuola. In realtà, questa volta più che parlare della sostanza, ossia della norma, sarebbe opportuno parlare della sede, ossia della legge di bilancio, nella quale la previsione è incardinata.

Ridurre il costo dei libri di testo per le famiglie e per gli studenti è un obiettivo condivisibile. La questione è come raggiungerlo, chi debba sostenerne il costo e quali conseguenze possano derivarne per gli autori, gli editori e gli altri operatori della filiera.

Lo sconto obbligatorio a carico degli editori interviene direttamente sui rapporti economici tra soggetti privati, senza prevedere un contributo pubblico a compensazione della riduzione imposta. Il risparmio perseguito per gli acquirenti viene quindi posto a carico degli editori.

Il problema della sede legislativa non è soltanto una questione di opportunità politica. L’articolo 21, comma 1-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esclude dalla prima sezione della legge di bilancio le norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e gli interventi di natura localistica o microsettoriale. Una disposizione che impone un determinato rapporto tra il prezzo dell’edizione digitale e quello dell’edizione cartacea pone dunque un interrogativo sulla sua compatibilità con i limiti di contenuto propri della manovra.

Certo, una variazione dei prezzi e delle vendite può produrre ricadute indirette anche sul gettito fiscale. Ma questo argomento, da solo, non può bastare a ricondurre alla legge di bilancio qualsiasi norma che incida sull’attività economica dei privati. Diversamente, quei limiti finirebbero per perdere significato.

Il vero punto è che una norma del genere, di natura ordinamentale e che limita l’autonomia privata degli editori di libri scolastici e universitari, dovrebbe trovare spazio in un provvedimento dedicato, eventualmente nell’ambito di una legge organica sul libro, che nasca da un dibattito politico e da un confronto con gli editori e con gli altri soggetti coinvolti, a partire dal mondo della scuola e dell’università e dai rappresentanti delle famiglie e degli studenti.

La legge di bilancio, con i tempi compressi della sessione parlamentare e il frequente ricorso alla questione di fiducia, difficilmente offre lo spazio necessario per un confronto di questa portata. Il rischio è che una scelta destinata a modificare gli equilibri dell’editoria scolastica e universitaria venga approvata senza un’adeguata discussione dei suoi effetti. Un obiettivo sociale condivisibile merita strumenti appropriati e un percorso legislativo che consenta di valutarli.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome