Pur rimandando per ogni approfondimento alle nostre precedenti circolari n. 22 e 39 del
2012 riteniamo opportuno ripercorrere in premessa, seppur in maniera estremamente
sintetica, le novità introdotte.
Il comma 7 bis dell’articolo 1 prevede l’esenzione del requisito dell’anzianità (edizione da
almeno cinque anni della medesima testata per la quale si richiede l’accesso ai contributi)
per le cooperative giornalistiche costituite ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della
legge 5 agosto 1981, n. 416. Le medesime cooperative non dovranno nemmeno rispondere
al requisito della titolarità della testata per accedere ai contributi (previsto dalla lettera a)
comma 460 articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) per espressa norma di
esenzione.
Per la lettura completa della circolare rinviamo al link sottostante.
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