Categories: Giurisprudenza

INTERCETTAZIONI/ ECCO L’EMENDAMENTO COSTA CHE VIETA OGNI PUBBLICAZIONE

Il comitato dei nove della commissione Giustizia della Camera ha dato parere favorevole a maggioranza all’emendamento del Pdl targato Costa-Contento che vieta la pubblicazione delle intercettazioni fino alla cosiddetta udienza filtro. L’emendamento Pdl non consente neanche di riportare per riassunto o nel contenuto le telefonate registrate. Ed è proprio a questa stretta sulla pubblicazione degli atti che Giulia Bongiorno di Fli si è opposta lasciando l’incarico di relatrice. La Bongiorno chiedeva di restare fermi al testo licenziato un anno fa grazie alla sua mediazione che invece permetteva di riportare almeno il contenuto della intercettazioni, fino all’udienza-filtro. Mentre alla Camera continua la discussione e in piazza monta la protesta la maggioranza procede spedita e rafforzata dopo la nomina del nuovo relatore nella persona proprio di Enrico Costa.



L’EMENDAMENTO COSTA-CONTENTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-  bis. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-  bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6-ter.

2-  ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all’articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis.»

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso «ART. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

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