IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA LE LINEE GUIDA PER L’USO DI INTERNET

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Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza la Raccomandazione alla quale ogni stato membro dovrà rispondere quando legifera sulle tematiche del Web. Il testo tutela i diritti dell’utenza, respingendo ogni tentazione repressiva gravante sul web.
La vicenda vede come protagonista Stavros Lambrindis, parlamentare greco al Parlamento Europeo, il quale ha promosso una Raccomandazione (2008/2160(INI) approvata con 481 voti a favore, 25 contrari e 21 astensioni. A larga maggioranza, insomma, il Parlamento Europeo ha assunto una serie di principi ai quali i paesi membri dovranno ora adeguarsi nel momento in cui si va a legiferare nel contesto della Rete e dei diritti/doveri connessi.

Ma vediamo i dettagli del provvedimento:
Pieno e sicuro accesso a Internet per tutti

a) partecipare agli sforzi volti a fare di Internet un importante strumento di emancipazione degli utilizzatori, un contesto che consente l’evoluzione di approcci “dal basso verso l’alto” e della democrazia elettronica, assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia significative dato che in questo settore possono svilupparsi nuove forme di controllo e di censura; la libertà e la protezione della vita privata di cui godono gli utilizzatori su Internet dovrebbero essere reali e non illusorie;
b) riconoscere che Internet può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tale proposito, l’accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi chiave; raccomandare che la questione sia ulteriormente sviluppata sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di partecipare alla società dell’informazione e che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli detengono la responsabilità generale di partecipare a questo sviluppo, lottando contro le due nuove sfide dell’analfabetismo elettronico e dell’esclusione democratica nell’era elettronica ;
c) sollecitare gli Stati membri a fornire risposte a una società sempre più consapevole dell’importanza delle informazioni e a trovare la maniera per assicurare maggiore trasparenza nel processo decisionale attraverso un maggiore accesso dei cittadini alle informazioni archiviate dei governi così da consentire loro di approfittare di dette informazioni; applicare il medesimo principio alle proprie informazioni;
d) garantire, insieme alle altre parti interessate, che sicurezza, libertà di espressione e tutela della vita privata, nonché l’apertura su Internet, siano considerate non come obiettivi contrapposti bensì rientrino simultaneamente in una visione globale che risponde adeguatamente a tutti questi imperativi;
e) garantire che i diritti legali del minore ad essere protetto, così come prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e come sancito dalla normativa dell’Unione europea, si rispecchino pienamente in ogni pertinente azione, strumento o decisione che riguardi il rafforzamento della sicurezza e della libertà su Internet;
Risoluto impegno a combattere la cibercriminalità
f) invitare la Presidenza del Consiglio e la Commissione a esaminare e sviluppare una strategia globale di lotta contro la cibercriminalità, ai sensi, fra l’altro, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità, compresi i modi di affrontare la questione del “furto d’identità” e frode a livello dell’Unione europea in collaborazione con i fornitori di Internet e le organizzazioni degli utenti, come pure con le autorità di polizia che si occupano della cibercriminalità e a presentare proposte su come lanciare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione garantendo nel contempo un uso di Internet sicuro e libero per tutti; chiedere la creazione di uno sportello dell’Unione europea per l’assistenza alle vittime di furto e di usurpazione di identità;
g) incoraggiare la riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore pubblico e privato del settore e sul rafforzamento della cooperazione ai fini dell’applicazione della legge e prevedere un’adeguata formazione per le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie, compresa la formazione su questioni inerenti alla protezione dei diritti fondamentali; riconoscere la necessità di condividere le responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti complementari alla legislazione tradizionale;
h) garantire che i lavori intrapresi nell’ambito del progetto “Check the web” e le recenti iniziative volte a migliorare la circolazione delle informazioni sulla cibercriminalità, tra cui la creazione di piattaforme nazionali di allarme e di una piattaforma di allarme europea per segnalare i reati commessi su Internet (creazione di una piattaforma europea per la cibercriminalità da parte di Europol) siano necessarie, proporzionate e adeguate, e provviste delle garanzie necessarie;
i) esortare gli Stati membri ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di grooming (adescamento online dei minori a scopo sessuale), come definito nella Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;
j) promuovere programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori, come previsto dalla normativa dell’Unione europea in relazione ai nuovi pericoli legati a Internet, e fornire uno studio d’impatto sull’efficacia dei programmi esistenti, tenendo conto in particolare dei giochi online che hanno come principali destinatari i bambini e i giovani;
k) spronare tutti i fabbricanti di computer dell’Unione europea a preinstallare software per la protezione dei bambini facile da attivare;
l) procedere all’adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dopo aver valutato, alla luce delle attuali ricerche sull’innovazione, fino a che punto sia necessario e proporzionato e vietando nel contempo, in vista di questo obiettivo, in vista di quest’obiettivo, il controllo e la sorveglianza sistematici di tutte le attività degli utilizzatori su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni commesse; al riguardo rispettare anche la libertà di espressione e di associazione dei singoli utilizzatori e combattere l’incitamento alla ciber-violazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese talune eccessive restrizioni di accesso instaurate dagli stessi titolari di diritti di proprietà intellettuale;
m) garantire che l’espressione di convinzioni politiche controverse su Internet non sia perseguita penalmente;
n) garantire che nessuna legge o prassi possa limitare o criminalizzare il diritto dei giornalisti e dei mezzi di comunicazione di raccogliere e distribuire informazioni a scopo di cronaca;
Attenzione costante alla protezione assoluta e a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet
o) considerare che l’identità digitale” sta sempre più diventando parte integrante di noi stessi e che pertanto merita di essere adeguatamente ed efficacemente protetta da intrusioni di operatori pubblici e privati, per cui il particolare insieme di dati organicamente collegati all”identità digitale” di un individuo andrebbe definito e protetto e ogni suo elemento considerato come un diritto personale inalienabile, di natura non economica e non negoziabile; tenere adeguatamente conto dell’importanza per la vita privata dell’anonimato, degli pseudonimi e del controllo dei flussi di informazioni nonché del fatto che gli utenti dovrebbero poter disporre, dei mezzi per proteggersi efficacemente, ed essere educati al loro utilizzo, ad esempio attraverso le varie tecnologie per il rafforzamento della tutela della vita privata (PET) disponibili;
p) fare in modo che gli Stati membri che intercettano o controllano il traffico di dati, a prescindere dal fatto che si tratti dei propri cittadini o di traffico di dati provenienti dall’estero, lo facciano nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge; invitare gli Stati membri a garantire che le ricerche remote, se previste dalle leggi nazionali, siano condotte sulla base di un valido mandato emesso dalle competenti autorità giudiziarie; ritenere inaccettabili le procedure semplificate per condurre le ricerche remote rispetto alle ricerche dirette, poiché violano il principio dello stato dirititto ed il diritto alla riservatezza;
q) riconoscere il pericolo di alcune forme di sorveglianza e di controllo su Internet destinate anche a seguire ciascun passo “digitale” di un individuo allo scopo di fornire un profilo dell’utilizzatore e di attribuire dei “punti”; precisare che tali tecniche andrebbero sempre valutate in termini di necessità e proporzionalità alla luce degli obiettivi che intendono conseguire; sottolineare anche la necessità di una consapevolezza maggiore e di un consenso informato degli utilizzatori in relazione alle loro attività su Internet che comportano la condivisione di dati personali (come nel caso delle reti sociali);
r) sollecitare gli Stati membri a individuare tutte le entità che utilizzano la sorveglianza della rete e a redigere relazioni annuali, accessibili al pubblico, sulla sorveglianza della rete, garantendo legalità, proporzionalità e trasparenza;

s) esaminare e fissare limiti al “consenso” che può essere richiesto ed estorto agli utilizzatori, sia da parte di governi che di società private, a rinunciare a parte della loro vita privata, dal momento che vi è un chiaro squilibrio di potere negoziale e di conoscenze fra i singoli utilizzatori e tali istituzioni;
t) limitare, definire e disciplinare in maniera rigorosa i casi in cui una società di Internet privata può essere sollecitata a divulgare dati alle autorità governative e garantire che l’uso di questi dati da parte di governi sia soggetto alle norme più severe sulla protezione dei dati; stabilire un controllo e una valutazione efficaci di tale processo;
u) sottolineare l’importanza del riconoscimento del diritto degli utenti di Internet di ottenere la cancellazione permanente dei propri dati personali che si trovano sui siti Internet o su qualsiasi supporto di memorizzazione di terzi; garantire che i fornitori di servizi Internet, gli operatori del commercio elettronico e i servizi della società dell’informazione rispettino la decisione degli utenti; assicurare che gli Stati membri garantiscano l’esercizio effettivo del diritto dei cittadini di accedere ai propri dati personali, inclusi, se del caso, la soppressione di tali dati o il loro ritiro dai siti web;
v) condannare la censura imposta dai governi al contenuto che può essere ricercato sui siti Internet, soprattutto quando tali restrizioni possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico;
w) invitare gli Stati membri a garantire che la libertà di espressione non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o privata e ad evitare tutte le misure legislative o amministrative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione;
x) ricordare che il trasferimento di dati personali a paesi terzi deve avvenire in linea con le disposizioni contenute, fra l’altro, nella direttiva 95/46/CE e nella decisione quadro 2008/977/GAI;
y) richiamare l’attenzione sul fatto che lo sviluppo dell’Internet delle cose” e l’impiego di sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) non dovrebbero avvenire a detrimento della protezione dei dati e dei diritti dei cittadini;
z) invitare gli Stati membri ad applicare correttamente la direttiva 95/46/CE sui dati personali in relazione a Internet; ricordare agli Stati membri che tale direttiva, in particolare l’articolo 8, si applica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per il trattamento dei dati personali e che le sue disposizioni fanno obbligo agli Stati membri di prevedere il diritto di riparazione e di risarcimento in sede giudiziale in caso di loro violazione (articoli 22, 23 e 24);
aa) incoraggiare l’inclusione dei principi fondamentali della “Carta dei diritti di Internet” nel processo di ricerca e sviluppo di strumenti e applicazioni riguardanti Internet e la promozione del principio “privacy by design”, secondo cui la protezione dei dati e della vita privata dovrebbe essere introdotta al più presto nel ciclo di vita dei nuovi progressi tecnologici, garantendo ai cittadini un ambiente conviviale;
ab) sostenere e richiedere il coinvolgimento attivo del Garante europeo della protezione dei dati e del Gruppo dell’articolo 29 nello sviluppo di una legislazione europea per le attività Internet che hanno potenziali effetti sulla protezione dei dati;

Il documento continua con tutta una serie di ulteriori considerazioni legate all’«Attenzione costante alla protezione assoluta e a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet», nonché alle iniziative a livello internazionale da adottarsi a livello di Unione Europea. Ognuno di questi punti ha una sua importanza intrinseca fondamentale. Ogni singolo tassello esprime un principio, e tutti assieme delineano una direzione precisa. Ogni parola ha un peso specifico importante, ed alla luce di quanto successo in Italia negli ultimi tempi il documento approvato dall’UE è una sorta di terremoto che fa tabula rasa di quanto in discussione in Parlamento per suggerire un approccio nuovo e differente al tema. Tra tutti questi punti, uno merita però una nota particolare: «procedere all’adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dopo aver valutato, alla luce delle attuali ricerche sull’innovazione, fino a che punto sia necessario e proporzionato e vietando nel contempo, in vista di questo obiettivo, il controllo e la sorveglianza sistematici di tutte le attività degli utilizzatori su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni commesse; al riguardo rispettare anche la libertà di espressione e di associazione dei singoli utilizzatori e combattere l’incitamento alla ciber-violazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese talune eccessive restrizioni di accesso instaurate dagli stessi titolari di diritti di proprietà intellettuale».
Ogni nuova proposta di legge (nonché quelle già in auge) dovrà fare d’ora in poi i conti con la Raccomandazione dell’UE. Il monito è chiaro e tutto ciò che si ispira alla dottrina Sarkozy ed ai principi a cui si ispira dovrà fare un passo indietro per difendere, anzitutto, i diritti degli utenti in qualità di cittadini. L’altro lato della medaglia è fatto di educazione e protezione. Ma in questa fase in cui occorre stabilire il giusto equilibrio tra diritti e doveri, è anzitutto il primo aspetto a dover emergere, così che la repressione non trasformi la Rete in uno spauracchio in grado di minarne la grande portata innovativa.
Vincenza Petta

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