Ieri, l’Aula della Camera ha definitivamente approvato il decreto legge “mille proroghe”. I voti a favore sono stati 281, 248 i contrari, due gli astenuti. Giusto in tempo, visto che il decreto sarebbe decaduto il primo marzo. Il testo approvato è quello arrivato alla Camera dal Senato, contenente il maxiemendamento su cui il Governo aveva posto la fiducia.
Le novità in materia di editoria e di privacy sono contenute nell’art. 41-bis e nell’art. 44 e sono le seguenti:
CIG PERIODICI: il trattamento di Cassa integrazione già previsto per i giornalisti dei quotidiani viene esteso anche a quelli dei periodici.
CRISI AZIENDALI: arrivano 10 milioni di euro a partire dal 2009 per le prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali. Se il numero dei giornalisti interessati comporta effetti finanziari che superano il tetto di 20 milioni di euro l’anno, viene introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Inpgi.
CONTRIBUTI: mantenendo fermo il tetto massimo di spesa, si stabilisce che le agevolazioni al settore saranno destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni. Non si prevedono nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
GIORNALI DI PARTITO: per i giornali di partito che al 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi pubblici non è più richiesto il requisito della rappresentanza parlamentare (almeno un gruppo alla Camera o al Senato o con due parlamentari europei – come dal DPR 7 novembre 2001, n. 460 – eletti nelle liste nell’anno di riferimento dei contributi).
TITOLARITA’ IMPRESE: le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, ma la partecipazione di controllo di queste società può essere intestata oltre che a persone fisiche anche a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Se la partecipazione di controllo è intestata a società fiduciarie, il requisito previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote. In questo caso, la società fiduciaria è tenuta a comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
PRIVACY – I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici formati prima del primo agosto 2005 sono utilizzabili per fini pubblicitari.
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