La Corte di giustizia – causa C-462/09 – torna sulla riscossione dell’equo compenso per copia privata funzionale a indennizzare i titolari del diritto d’autore. E lo fa chiarendo che le autorità nazionali hanno il diritto di riscuotere questi importi da coloro che mettono a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di produzioni digitali, anche se hanno sede in un altro Stato membro.
La controversia era sorta tra l’organismo olandese incaricato della riscossione del prelievo per copia privata, previsto dalla direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (recepita in Italia con il Dlgs 68/2003) e una società con sede in Germania che vendeva supporti di riproduzione via web. Quest’ultima sosteneva di non dover versare alcun importo e che il prezzo per l’equo compenso fosse dovuto dagli utenti finali in quanto importatori.
Secondo la Corte Ue, nel caso di vendite a distanza stabilire che l’equo compenso tocca agli utenti finali significa privare di effetto al direttiva per le difficoltà relative all’individuazione dei privati. Giusto, quindi, prevedere che il prelievo per copia privata gravi sul venditore di supporti digitali o su colui che li mette a disposizione per la riproduzione effettuata dai privati.
Alla fine, però, tutto graverà sugli utenti finali che pagheranno un prezzo nel quale sarà inclusa la quota dell’equo compenso versata dal venditore. Anche se ha sede in un altro Stato membro.
Antonietta Gallo
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