Categories: Giurisprudenza

ELEZIONI 6 E 7 MAGGIO: LA DISCIPLINA DELLA PAR CONDICIO PER TV E STAMPA

Con l’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali di giovedì 22 marzo, relativa alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio prossimi, si è entrati nella cosiddetta fase di “par condicio”. Le disposizioni regolamentari alle quali tv, radio e stampa dovranno attenersi sono contenute nella Delibera 43/12/CSP dell’Agcom. La delibera ha efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali (22 marzo 2012) fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione.
Le emittenti radiotelevisive locali, in relazione ai programmi di comunicazione politica devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici.
Nel periodo intercorrente tra il 22 marzo (data di convocazione dei comizi elettorali) e la data di presentazione delle candidature (il 2 aprile, dalle ore 8 alle ore 20 e 3 aprile dalle 8 alle 12), la parità di condizioni deve essere garantita: a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare; b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, la parità di condizioni deve essere garantita: a) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare; b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione dei Consigli comunali.
In relazione ai programmi di informazione, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
La stampa quotidiana e periodica era tenuta, entro il 26 marzo 2012 a dare notizia della possibilità di diffondere messaggi politici elettorali, attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato.
Tutte le disposizioni di dettaglio nelle circolari CCE n. 6 e 7 del 2012.

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