Categories: Giurisprudenza

ECCO COME L’AGCOM NEGA IL “DIRITTO DI SAPERE”

Il nuovo Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso, con apprezzabile trasparenza, di pubblicare con qualche giorno di anticipo, l’ordine del giorno delle proprie riunioni, nonchè di quelle delle Commissioni “Infrastrutture e Reti” e Servizi e Prodotti”.
Siamo ancora lontani dalla “massima trasparenza” della pubblicazione dei verbali delle sedute o, almeno, delle “dissenting opinion” dei Commissari che non condividono il contenuto di qualche delibera, ma è un buon inizio.
Tuttavia, ciò che i “sudditi” del nostro martoriato paese si aspettano da un Consiglio un po’ più “illuminato” dei precedenti, è la profonda revisione della delibera n. 217/01/CONS, recante “Il Regolamento concernente l’accesso agli atti”.
La delibera approvata sotto la Presidenza Cheli, infatti, è una delle più limitative della pubblica Amministrazione.
Basti pensare che sono sottratti all’accesso:

– I documenti che contengono segreti commerciali;

– le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

– gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

– gli atti e i documenti concernenti l’attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera c), n.1), della legge;

– i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

– gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell’Autorità;

– i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l’adozione di atti sottratti all’accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

– gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

– i documenti formati dall’Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall’ordinamento;

– i documenti inerenti a rapporti tra l’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra l’Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

– i rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

– gli elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l’assunzione del personale dipendente, fino all’esaurimento del relativo procedimento;

– la documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all’esaurimento del relativo procedimento;

– la documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone; – documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

– la documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all’esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l’istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

– la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

– la documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.

Praticamente al cittadino è negato il “diritto di sapere” relativamente a quasi tutti gli atti di un’Autorità Indipendente. Per effetto di tali esclusioni non è stato possibile, ad esempio, prendere visione della cd. “Contabilità Separata” della Rai, in base alla quale vengono richiesti e deliberati gli annuali aumenti della tassa sul possesso del televisore (altrimenti detta “canone di abbonamento”). Ne è stato possibile risalire ai criteri di nomina dei componenti del Consiglio Nazionale degli Utenti della stessa Autorità.

I promotori dell’Associazione “Diritto di Sapere” (http://www.dirittodisapere.it/) affermano giustamente che “lo scarso accesso all’informazione è largamente percepito in Italia. Il diritto all’accesso è la pietra angolare di qualsiasi trasparenza, l’architrave di tutti i programmi di open governement e la miglior garanzia di politiche di open data che siano davvero utili e di interesse alla comunità”.

Vorrà la nuova AGCOM distinguersi anche nell’espansione dei diritti civili?

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