Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (AS 1195) in discussione alla Commissione X del Senato.
Articolo 33
(Editoria)
1. All’articolo 20 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma
3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
dall’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è
richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che
risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi
di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni».
2. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le
quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di
dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o
indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il sesto comma è sostituito dal
seguente:
«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata
a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o
indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In
tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a
comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».
3. All’articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«che costituiscono» sono inserite le seguenti:
«, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere
per l’espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario».
4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, hanno
accesso alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge 5 agosto 1981,
n. 416, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che abbiano
inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della
società.
5. All’attuazione del presente articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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