Trasmettiamo l’interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dall’On. presentata da
LUCIANO MARIO SARDELLI
lunSARDELLI. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Per sapere – premesso che:
al fine di consentire l’adeguato utilizzo di risorse pubbliche destinate al sostegno dell’editoria come previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 250, l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 2010, n. 223, prevede che il dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura gli opportuni controlli e verifiche sulla documentazione avvalendosi del nucleo speciale della Guardia di finanza;
l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 2010, n. 223, prevede che, in relazione alle situazioni di controllo e di collegamento, analogo al potere di verifica competa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle modalità di coordinamento con il Dipartimento informazione ed editoria successivamente stabilite dal protocollo d’intesa del 20 settembre 2011;
tale attività rientra sicuramente nell’ambito delle funzioni tipiche della pubblica amministrazione e va vista in un contesto assolutamente meritorio per la capacità di reprimere eventuali distrazioni di risorse pubbliche anche in forma preventiva;
la medesima attività di verifica deve, comunque, rientrare nel generale principio di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione e, comunque, di ragionevolezza della medesima azione amministrativa;
più imprese hanno segnalato che, nel corso delle dette attività di verifica, in diverse occasioni, la natura dell’accesso è sembrata rispondere a criteri accusatori e non di semplice riscontro delle attestazioni rese e della documentazione prodotta;
tale circostanza è ampiamente testimoniata dai tempi degli accessi e delle verifiche che appaiono poco congrui rispetto alle dimensioni delle imprese, attesi anche i tempi previsti dalla normativa vigente per le verifiche di natura fiscale;
l’azione di verifica e controllo deve anch’essa rispondere all’esigenza di ottimizzare il budget destinato a detto tipo di attività -:
quante aziende siano state oggetto di verifica, quali siano state le modalità di selezione delle stesse e quali siano stati i tempi destinati al controllo di ogni impresa, con l’indicazione del contributo destinato alle imprese verificate;
se non sia opportuno, nell’ambito della trasparenza che dovrebbe ispirare l’azione amministrativa, fissare dei tempi «limite» per le singole attività sulla base di procedure standardizzate che tengano conto delle esigenze di monitoraggio della spesa pubblica e della necessità per le imprese di essere sottoposte a verifiche eque. (4-17636)
edì 17 settembre 2012, seduta n.686
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