Una rivisitazione dell’attuale disciplina sul conflitto di interessi puo’ migliorare il funzionamento delle istituzioni e l’immagine-paese nelle sedi internazionali. E’ l’indicazione rivolta al Parlamento dall’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato nella relazione sul secondo semestre 2012 (approvata il 13 marzo) che da’ conto dell’applicazione della legge nel periodo riferimento e ripropone le proposte dell’Antitrust in materia.
Secondo l’Antitrust la legge attuale rinuncia, di fatto, a prevenire la situazione di conflitto di interessi e la affronta solo quando il conflitto sorge, in modo peraltro complesso, sotto il profilo dell’accertamento e del tutto inefficace quanto a efficacia sanzionatoria della norma. Il legislatore italiano ha infatti compiuto una scelta, assolutamente peculiare rispetto ai modelli internazionali, basata sul presupposto che la titolarita’ di situazioni patrimoniali in potenziale conflitto di interessi con l’esercizio di funzioni governative non puo’ essere considerata un impedimento all’accesso alle relative cariche. Al contrario, i sistemi giuridici esteri introducono invece situazioni di pericolo in quanto tali e ammettono la possibilita’ per le autorita’ preposte di adottare soluzioni spesso anche radicali quali la cessione della proprieta’ o il blind trust. Si tratta di scelte che hanno reso quei sistemi piu’ efficaci e piu’ effettiva la tutela dell’interesse pubblico da parte delle istituzioni preposte. Nella relazione si ricorda un’altra criticita’, piu’ volte sottolineata dall’Autorita’: la legge ai fini dell’incompatibilita’ equipara indistintamente tutte le societa’ aventi fini di lucro, indipendentemente dalla dimensione delle stesse o dei settori di operativita’, alcuni particolarmente sensibili (quali, ad esempio, difesa, editoria, comunicazioni, informazione, credito, risparmio, assicurazioni). Peraltro l’incompatibilita’ riguarda solo le ipotesi di cariche formali o di compiti di gestione della societa’, non rilevando la “mera” proprieta’ di azioni o quote sociali. Sia pur entro questi limiti, dall’entrata in vigore della legge a oggi, il regime delle incompatibilita’, quali delineato dall’attuale disciplina, ha tuttavia funzionato perche’ sono state risolte tutte le situazioni incompatibili che presentavano i membri di Governo al momento dell’insediamento.
Altro aspetto critico, sottolinea l’Antitrust, da riformare quello delle incompatibilita’ post-carica: la legge, oltre a non prevedere alcun obbligo dichiarativo, consente all’Autorita’ di intervenire in presenza di cariche assunte in enti pubblici e societa’ aventi fine di lucro e non anche nei confronti degli enti senza scopo di lucro (quali le associazioni e le fondazioni di diritto privato), alcuni dei quali risultano di frequente sottoposti a pregnanti poteri di vigilanza e controllo da parte del Governo. La relazione suggerisce anche l’introduzione di una apposita disciplina per i vertici delle autorita’ amministrative indipendenti che, pur considerando le peculiarita’ dell’attivita’ svolta dalle singole autorita’, preveda adeguate misure volte a garantire, laddove possibile, la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, in modo omogeneo, superando le attuali discrasie esistenti tra diverse cariche pubbliche. (AGI) .
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