Come difendersi dalle piattaforme digitali: cosa possono fare gli editori secondo il Media Freedom Act

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Nei due precedenti articoli abbiamo analizzato alcuni degli aspetti più innovativi dell’European Media Freedom Act. Il primo riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo e la necessità di garantire una governance realmente indipendente. Il secondo introduce una tutela rafforzata dei giornalisti, delle loro fonti e dell’indipendenza delle decisioni editoriali. Entrambe le disposizioni perseguono un obiettivo comune: rafforzare il pluralismo dell’informazione attraverso regole uniformi in tutti gli Stati membri.

Il regolamento europeo, però, non si occupa soltanto dei rapporti tra politica, editori e giornalisti. Una parte altrettanto importante è dedicata al rapporto tra le imprese editoriali e le grandi piattaforme digitali. È probabilmente questo il terreno sul quale, negli ultimi vent’anni, si è consumata la trasformazione più profonda del mercato dell’informazione.

Da anni Google, Meta, X, TikTok e le altre piattaforme rappresentano il principale canale di distribuzione delle notizie online. Un ruolo che ha consentito loro di incidere in maniera determinante sulla diffusione degli articoli attraverso algoritmi, procedure automatizzate e condizioni di utilizzo predisposte unilateralmente. Una decisione assunta da una piattaforma può determinare la drastica riduzione della visibilità di una testata, con effetti immediati sul traffico del sito, sulla raccolta pubblicitaria e, in definitiva, sulla sostenibilità economica dell’impresa editoriale.

È proprio su questo terreno che interviene l’articolo 18 dell’European Media Freedom Act.

L’obiettivo del legislatore europeo è di riequilibrare il rapporto tra editori professionali e piattaforme, impedendo a queste ultime di rimuovere o limitare la diffusione di contenuti e di sospendere gli account delle testate giornalistiche senza contraddittorio.

Spesse accade, infatti, che le testate giornalistiche si vedano bannate dalle piattaforme con evidenti danni immediati sul mercato. E, come si sa, l’interlocuzione con le piattaforme è praticamente impossibile, soprattutto per i giornali di dimensioni minori.

Il regolamento non attribuisce agli editori una sorta di immunità nei confronti delle piattaforme. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi, le cosiddette Very Large Online Platforms (VLOPs), continuano a poter rimuovere contenuti, limitarne la diffusione o sospendere gli account delle testate quando ritengano che siano state violate le proprie condizioni di utilizzo.

Ma lo devono fare seguendo un procedimento.

L’articolo 18 riconosce infatti che un fornitore di servizi di media non può essere trattato come un qualsiasi utente della rete. Quando una piattaforma intende adottare una misura destinata a incidere sui contenuti di una testata giornalistica deve rispettare specifiche garanzie procedurali. Infatti, deve, preliminarmente, comunicare le ragioni della propria decisione, consentire all’editore di presentare osservazioni e valutarle prima che la decisione produca definitivamente i suoi effetti, salvo le ipotesi eccezionali previste dal regolamento.

Possono invocare queste tutele i fornitori di servizi di media, cioè le imprese che esercitano professionalmente attività editoriale assumendone la responsabilità. Rientrano normalmente in questa categoria quotidiani, periodici, testate giornalistiche online, radio, televisioni e agenzie di stampa. Non è invece sufficiente essere titolari di un semplice sito internet o di un blog personale.

Può sembrare una modifica soltanto procedurale.

In realtà rappresenta un cambio di paradigma.

Per la prima volta l’Unione europea afferma che gli algoritmi non possono incidere sulla circolazione delle notizie senza rispettare regole di trasparenza e di contraddittorio. Il pluralismo dell’informazione non deve essere tutelato soltanto nei confronti dei poteri pubblici. Deve essere garantito anche nei confronti di soggetti privati che, attraverso il controllo delle piattaforme digitali, esercitano oggi un’influenza enorme sulla diffusione delle informazioni.

Sotto questo profilo l’articolo 18 rappresenta uno dei passaggi più innovativi dell’intero regolamento.

Esiste però un problema che, almeno in Italia, sembra essere passato inosservato.

Il regolamento prevede che, nei casi più delicati, possano essere coinvolti il Comitato europeo per i servizi di media (European Board for Media Services) e la Commissione europea.

È una scelta perfettamente comprensibile se osservata dalla prospettiva dell’Unione europea.

Lo è molto meno se si guarda alla struttura del sistema editoriale italiano.

Il pluralismo nel nostro Paese non è garantito soltanto dai grandi gruppi editoriali. Esiste una fitta rete di cooperative giornalistiche, quotidiani locali, periodici, radio, televisioni e testate digitali che svolgono un ruolo essenziale nell’informazione dei territori. Si tratta spesso di imprese di piccole dimensioni, con strutture organizzative limitate e risorse economiche modeste.

È davvero realistico immaginare che un piccolo editore possa rivolgersi direttamente alla Commissione europea o al Comitato europeo per far valere le garanzie previste dall’articolo 18?

La risposta, con ogni probabilità, è negativa.

Ed è qui che emerge una lacuna del sistema.

L’European Media Freedom Act costruisce un meccanismo di tutela importante, ma non individua un interlocutore nazionale capace di accompagnare concretamente gli editori nell’esercizio dei diritti riconosciuti dal regolamento.

Proprio per questo sarebbe opportuno aprire una riflessione sul ruolo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’AGCOM è già l’autorità nazionale di regolazione del settore dei media. Partecipa ai lavori del Comitato europeo per i servizi di media e svolge un ruolo centrale nell’applicazione di numerose normative europee che riguardano il settore delle comunicazioni digitali.

Nulla impedirebbe al legislatore italiano di attribuirle il compito di ricevere le segnalazioni degli editori, assisterli nei rapporti con le istituzioni europee, raccogliere gli elementi istruttori necessari e, quando ne ricorrano i presupposti, trasmettere i casi al Comitato europeo o alla Commissione.

Non si tratterebbe di attribuire all’Autorità nuovi poteri sanzionatori nei confronti delle piattaforme.

Si tratterebbe, molto più semplicemente, di rendere concretamente accessibile una tutela che oggi rischia di rimanere utilizzabile soltanto dai grandi operatori del mercato.

Un diritto, infatti, è realmente tale solo se può essere esercitato.

Se per far valere le garanzie previste dall’articolo 18 occorre interloquire direttamente con Bruxelles, predisporre documentazione tecnica in lingua straniera e seguire procedure complesse, è evidente che la norma finirà per favorire soprattutto gli editori dotati di grandi strutture legali e amministrative.

Ma il pluralismo dell’informazione si misura soprattutto sulla capacità di tutelare i soggetti più piccoli.

Sono le cooperative giornalistiche, le televisioni locali, le radio territoriali, i quotidiani provinciali e le testate digitali indipendenti a garantire ogni giorno una parte essenziale dell’informazione italiana.

L’European Media Freedom Act compie un passo avanti importante nei rapporti tra piattaforme ed editori. Perché quel passo produca effetti concreti è però necessario completarne l’attuazione anche a livello nazionale.

Forse è proprio questa la prossima sfida del legislatore italiano: trasformare un diritto riconosciuto dall’Unione europea in una tutela realmente accessibile anche ai piccoli editori. Solo allora l’articolo 18 potrà diventare uno strumento effettivo di difesa del pluralismo e non soltanto una disposizione destinata a essere conosciuta dagli studiosi del diritto europeo.

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