Media Freedom Act, l’Europa tutela i giornalisti e non solo la libertà di stampa

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Come abbiamo ricordato in un precedente articolo, la Commissione europea ha recentemente richiamato l’Italia sullo stato di attuazione dell’European Media Freedom Act, il regolamento europeo destinato a ridisegnare il sistema della libertà di stampa nell’Unione. In Italia, tuttavia, il tema che ha quasi completamente monopolizzato il dibattito pubblico è quello della Rai e della sua governance. Il confronto politico è, al solito, polarizzato tra la destra che accusa la sinistra di pretendere il monopolio della cultura nel Paese e la sinistra che parla di Telemeloni.

Ma il regolamento non parla solo della concessionaria pubblica. Per la prima volta il legislatore europeo non si limita a tutelare la libertà di stampa come principio costituzionale o il pluralismo dell’informazione come valore democratico. Ha deciso anche di proteggere direttamente il giornalista.

Può sembrare una differenza solo terminologica. In realtà è un cambio di prospettiva destinato ad incidere profondamente sull’intero sistema dell’informazione.

Per decenni il dibattito sulla libertà di stampa si è concentrato soprattutto sul rapporto tra politica e mezzi di comunicazione. Ogni volta che un Governo è stato accusato di esercitare pressioni sui giornali o sulla televisione si è parlato di libertà di stampa. Molto meno ci si è interrogati sulle condizioni concrete nelle quali un giornalista svolge il proprio lavoro.

Eppure la libertà di informazione non dipende soltanto dall’assenza di censure. Dipende dalla possibilità di cercare una notizia, verificare una fonte, raccogliere documenti e pubblicare un’inchiesta senza il timore di essere sorvegliati, controllati o costretti a rivelare chi ha consentito di far emergere fatti di interesse pubblico.

Uno dei pilastri del regolamento riguarda infatti la tutela delle fonti giornalistiche.

Il principio non è nuovo. Da sempre il segreto professionale rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali il giornalismo può svolgere la propria funzione democratica. Una fonte che teme di essere identificata molto difficilmente deciderà di denunciare un episodio di corruzione, un abuso amministrativo o un comportamento contrario alla legge.

L’European Media Freedom Act, però, compie un passo ulteriore.

Non si limita ad affermare il principio della riservatezza delle fonti. Costruisce un sistema di protezione molto più ampio, limitando fortemente la possibilità per le autorità pubbliche di utilizzare strumenti idonei a individuare, direttamente o indirettamente, l’identità delle persone che hanno fornito informazioni ai giornalisti. Il regolamento guarda alla realtà dell’informazione contemporanea.

Oggi una fonte non lascia più soltanto documenti in una busta anonima. Comunica attraverso telefoni cellulari, sistemi di messaggistica istantanea, posta elettronica, archivi digitali e piattaforme informatiche. Proteggere le fonti significa quindi proteggere anche questi strumenti. Per questo il regolamento dedica particolare attenzione all’utilizzo dei software di sorveglianza.

Il caso Pegasus, che negli ultimi anni ha coinvolto giornalisti, attivisti e personalità pubbliche in diversi Paesi europei, ha dimostrato come gli strumenti tecnologici possano trasformarsi in un rischio concreto per la libertà dell’informazione.

Un telefono cellulare non contiene soltanto conversazioni. Racchiude contatti, appuntamenti, documenti, fotografie, registrazioni, cronologie di navigazione e, soprattutto, l’intera rete di relazioni professionali di un giornalista.

Consentire un accesso indiscriminato a questi dati significa, nella pratica, compromettere il rapporto fiduciario tra il giornalista e le sue fonti.

Per questa ragione il Media Freedom Act limita in maniera rigorosa il ricorso agli spyware nei confronti dei giornalisti, ammettendolo solo in casi eccezionali, nel rispetto di rigorose garanzie previste dal diritto europeo.

È una scelta che testimonia come la libertà di stampa non venga più considerata soltanto un principio astratto, ma un diritto che richiede strumenti di tutela adeguati all’evoluzione tecnologica.

Negli ultimi anni diversi giornalisti e diverse redazioni sono stati oggetto di perquisizioni, sequestri di telefoni cellulari e acquisizioni di dispositivi informatici nell’ambito di indagini penali. In questi casi il rischio non riguarda soltanto il giornalista coinvolto. Riguarda tutte le sue fonti, comprese quelle che non hanno alcun collegamento con l’indagine. È proprio per evitare questo effetto dirompente che il Media Freedom Act introduce una tutela rafforzata. Si tratta di un tema che dovrebbe trovare spazio nel dibattito politico almeno quanto il caso Paragon, eppure continua a passare quasi sotto silenzio.

Il regolamento affronta però anche un altro tema, meno evidente ma altrettanto importante.

La libertà del giornalista non può essere compromessa soltanto dai poteri pubblici. Può essere limitata anche all’interno delle stesse imprese editoriali. Il paragrafo 3 dell’articolo 6 dell’European Media Freedom Act, nell’ambito degli obblighi imposti ai fornitori di servizi di media, stabilisce infatti che essi adottino misure appropriate per garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali individuali, nel rispetto della linea editoriale dell’impresa. Si tratta di una disposizione innovativa, perché per la prima volta il diritto europeo entra anche nel rapporto tra editore, direttore e giornalista, senza mettere in discussione la libertà editoriale dell’impresa.

Questa norma prende le mosse dalla Raccomandazione (UE) 2022/1634 della Commissione del 16 settembre 2022, che anticipa molti dei principi successivamente recepiti dall’European Media Freedom Act. La raccomandazione invita infatti gli Stati membri e le imprese editoriali a rafforzare la tutela dei giornalisti, delle loro fonti e della loro indipendenza professionale, attraverso strumenti organizzativi e regole interne capaci di prevenire indebite interferenze.

Le garanzie riconosciute dal Media Freedom Act non sono strumenti posti a tutela della categoria dei giornalisti. Sono strumenti posti a tutela dei cittadini.

Perché ogni volta che un giornalista rinuncia a pubblicare una notizia per timore di mettere in pericolo una propria fonte, o perché teme che i propri strumenti di lavoro possano essere controllati, non perde soltanto il giornalista. Perde soprattutto il cittadino, che vede limitato il proprio diritto a ricevere un’informazione libera e indipendente.

Anche questa norma, come quella sul servizio pubblico radiotelevisivo di cui abbiamo già parlato, come quelle sul rapporto tra piattaforme digitali e mezzi di comunicazione e come quelle sulla trasparenza della pubblicità istituzionale, che analizzeremo nei prossimi articoli, rischia di rimanere lettera morta.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma molte delle sue disposizioni presuppongono interventi organizzativi e normativi che l’Italia non ha ancora adottato. Il risultato è paradossale: l’Unione europea ha costruito uno dei sistemi più avanzati di tutela dei giornalisti, mentre nel nostro Paese il dibattito continua a concentrarsi quasi esclusivamente sulla governance della Rai, lasciando sullo sfondo le norme che potrebbero incidere concretamente sulla libertà di chi ogni giorno fa informazione.

 

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