CO.CO.PRO., DA MARZO IN ARRIVO I NUOVI CONTROLLI

0
557

A distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 276/2003 in materia di collaborazioni coordinate e continuative, l’attività di vigilanza effettuata sia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che dagli Istituti previdenziali ha riscontrato una non piena rispondenza delle fattispecie contrattuali poste in essere alla disciplina normativa.
Con la precedente circolare n. 1/2004 erano state fornite indicazioni sulla disciplina sostanziale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, evidenziando, in particolare, il fondamentale presupposto dell’autonomia della prestazione nonché le caratteristiche del progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Con la successiva circolare n. 17/2006, con riferimento al settore dei call center, erano state individuate le modalità di corretto utilizzo di tale tipologia contrattuale, declinandone in modo analitico e compiuto le forme di svolgimento della prestazione lavorativa.
In considerazione del periodo di tempo trascorso dall’emanazione delle ultime indicazioni dettate dal Ministero, dell’esperienza maturata anche attraverso l’esame degli indirizzi giurisprudenziali intervenuti nonché dei riscontri dell’attività di vigilanza espletata, è stata avvertita, da parte della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la necessità di tracciare un quadro unitario del fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative al fine di consentire un’uniforme azione ispettiva volta a ricondurre l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nell’ambito delle finalità individuate dalla legge.
Più in particolare, con la circolare in esame è apparso utile evidenziare quelle attività che, indipendentemente dai settori produttivi presi in considerazione, sono ritenute difficilmente compatibili, nel concreto, con il regime di autonomia che deve necessariamente caratterizzare la prestazione lavorativa dei soggetti che operano in virtù della tipologia contrattuale del co.co.pro..
Ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003 le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Come già precisato, con le precedenti circolari n. 1/2004 e n. 17/2006, il progetto, il programma o fase di esso, diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante. La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Un risultato che le parti definiscono pertanto in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro subordinato, non può successivamente variare in modo unilaterale. In considerazione di ciò ed alla luce di un costante insegnamento della Corte di Cassazione, le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro – ovvero la presenza dell’elemento della subordinazione ovvero della autonomia – assumono valore decisivo, posto che il lavoro a progetto configura una nuova tipologia contrattuale nel più generale ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n. 3, c.p.c., che peraltro continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di cui all’art. 61 comma 3 D.Lgs n. 276/2003.
Il personale ispettivo avrà il compito di verificare che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia formalizzato per iscritto. La forma scritta, seppur richiesta ai soli fini della prova, assume, infatti, valore decisivo per l’individuazione del progetto, del programma di lavoro o fase di esso atteso che, in assenza di forma scritta, non sarà agevole per le parti – in particolare per il committente – dimostrare la riconducibilità della prestazione alla fattispecie contrattuale in argomento.
Pertanto, in assenza di una formalizzazione del progetto, ovvero di altri elementi idonei, la fattispecie contrattuale sarà ricondotta, automaticamente, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Ferma restando la possibilità da parte del committente/datore di lavoro di provare in sede giudiziaria l’effettiva sussistenza di un rapporto di natura autonoma.
Fermo restando il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui ogni attività umana è di per sé riconducibile ad una prestazione lavorativa svolta in forma autonoma o subordinata, l’indagine degli organi di vigilanza sarà incentrata sulla compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione non con il lavoro autonomo tout court, ma con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, tenendo presente i seguenti indici sintomatici.
Con riferimento al progetto, programma di lavoro o fase di esso, il personale ispettivo avrà il compito di verificare la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma, come già sottolineato dalla circolare n. 1/2004 e n. 17/2006, potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Ciò comporta che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.
Le verifiche verteranno sulle le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale. L’inserimento organico non può, infatti, di per sé stesso, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa inserita in un contesto organizzativo.
Piuttosto, i controlli avranno ad oggetto la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento, che devono essere espressamente individuate nell’accordo contrattuale a norma dell’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003.
Sarà verificato poi il contenuto della prestazione, atteso che una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un’attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Il personale ispettivo, pertanto, avrà la possibilità di richiedere dichiarazioni puntuali e dettagliate – non soltanto dal collaboratore, ma soprattutto da quanti, dipendenti o altri collaboratori, lavorano con lo stesso – circa le concrete modalità operative con le quali le prestazioni vengono rese.
Un ulteriore controllo potrà essere finalizzato ad accertare che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto, programma di lavoro o fase di esso dedotto in contratto e che la sua prestazione, pertanto, non si risolva in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente.
Inoltre, l’ispezione sarà tesa a verificare se al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, disponga di un’autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. In particolare, gli organismi di controllo avranno il compito di accertare che l’esecuzione delle prestazioni lavorative non avvenga con assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta, esercitato dal committente, direttamente o per interposta persona.
Ne consegue che, affinché la collaborazione sia genuinamente attivata nella modalità a progetto, è necessario che risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente.
Per quel che attiene al compenso, i controlli accerteranno che lo stesso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma sia riferibile anche al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. Saranno pertanto attentamente esaminati i criteri per la determinazione del corrispettivo, i quali risulteranno evidenziati dalle parti nel contratto (è un obbligo che l’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003 prescrive tassativamente) e, quindi, verificati in concreto secondo le effettive circostanze dell’attività lavorativa oggetto di esame.
Ulteriori valutazioni si occuperanno dell’eventuale clausola di esclusiva, vale a dire la sussistenza di una ipotesi di “monocommittenza” che di per sé è assolutamente compatibile anche con il lavoro a progetto, ma la cui sottoscrizione da parte del collaboratore imporrà, di conseguenza, un’attenta verifica di tutti gli altri indici evidenziati.
Particolare menzione merita anche l’analisi in materia di proroga e al rinnovo del contratto di collaborazione nella modalità a progetto. Infatti, l’ispezione terrà conto della legittimità della proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato, così pure del rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine: al contrario, la proroga ingiustificata ed il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiranno elementi indiziari di irregolarità particolarmente incisivi.
Ciò premesso e per concludere, appare opportuno segnalare alcune particolari attività lavorative che, considerando le indicazioni del Ministero, non sembrano adattarsi, per le tipiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, non tanto con una prestazione di natura autonoma, intesa in senso ampio, quanto con lo schema causale della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto.
L’elencazione che segue, è fatta a titolo meramente esemplificativo.
In tale ambito rientrano, pertanto, le attività svolte dalle seguenti figure professionali: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; babysitter e badanti; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell’edilizia; piloti e assistenti di volo; manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria. (Morgan Peyrot)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome