Circolare n. 44 del 22/10/2013 – Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria – legge 16 luglio 2012, n. 103 – esercizio 2013. Norme in tema di diffusione

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Ricordiamo che a partire dal 2013 a seguito dell’entrata in vigore della legge 16 luglio 2012, n. 103 sono variati i nuovi requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi previsti dall’ art. 3, comma 2, legge n. 250 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni.

Infatti, la legge assumeva efficacia per il 2012 solo in relazione alle modalità di calcolo dei contributi.
Attesa la complessità della materia, abbiamo deciso di affrontare in diverse circolari il tema, suddividendole per argomenti. In questa circolare esamineremo il nuovo regime relativo agli obblighi di diffusione.

Quali sono i nuovi parametri relativi alla diffusione, per accedere ai contributi di cui alla legge 16 luglio 2012, n. 103?
In relazione ai nuovi parametri per la diffusione, il comma 2 dell’art. 1 della legge 16 luglio 2012 n. 103, prevede che verranno esclusivamente conteggiate, anche ai fini del raggiungimento della percentuale minima, le copie diffuse in edicola o per abbonamento postale; inoltre, i contratti di distribuzione dovranno essere sottoscritti con società esterne non controllate né collegate alle imprese editrici. Precisamente possono accedere ai contributi, fermo restando tutti gli altri requisiti di legge, le imprese che abbiano venduto per le testate nazionali almeno il 25 per cento delle copie distribuite, mentre per le testate regionali che abbiano venduto almeno il 35 per cento delle copie distribuite (precedentemente le testate nazionali dovevano vendere almeno il 15 per cento delle copie distribuite mentre quelle regionali dovevano vendere almeno il 30 per cento delle copie distribuite). Quindi, il rapporto va fatto tra le copie poste in vendita, in edicola o attraverso distribuzione postale, e quelle effettivamente vendute.

Cosa si intende per testata nazionale?
Per testata nazionale si intende quella distribuita in almeno tre regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale (precedentemente per testata nazionale si intendeva quella distribuita in almeno 5 regioni, senza vincoli di percentuali).

I nuovi requisiti per accedere ai contributi, relativi alla diffusione, si applicano anche ai giornali di movimenti politici?
No. Ai giornali organo di movimenti politici in possesso della rappresentanza parlamentare di cui al comma 2 dell’art. 153 della legge 388/00 o in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter dell’art. 20 della legge 4 agosto 2006, n. 248 non si applicano le nuove disposizioni in termini di diffusione.

Cosa si intende per distribuzione tramite contratti con società di distribuzione esterna?
Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita presso il canale distributivo tradizionale o distribuite in abbonamento a titolo oneroso. La distribuzione deve avvenire ricorrendo a società esterne, non controllate né collegate con l’impresa editrice.

E’ obbligatorio stipulare contratti scritti con le società di distribuzione o si possono seguire gli accordi nazionali?
La norma fa riferimento a contratti stipulati, il che determinerebbe l’esigenza di un contratto scritto. In realtà il Dipartimento ha preso atto che è prassi del settore ricorrere alle clausole contenute nell’accordo nazionale e che, pertanto, nella gran parte dei casi manca il contratto scritto tra editore e distributore ed obbligare i primi a chiedere un contratto scritto potrebbe determinare un indebolimento dell’autonomia negoziale. Pertanto, laddove il rapporto di distribuzione è regolato dall’accordo nazionale non è necessaria la forma scritta. Rimane, invece, l’obbligo di garantire l’autonomia del soggetto che provvede alla distribuzione del giornale.

Ai fini del raggiungimento del parametro della diffusione, sono conteggiate le copie diffuse e vendute in strillonaggio?
Assolutamente no. Le copie vendute attraverso strilloni sono escluse sia dal calcolo del contributo che dal parametro necessario al raggiungimento del requisito della diffusione. Sono invece ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui “i singoli beneficiari” e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina.

Cosa accade nell’ipotesi in cui il prezzo di vendita non sia individuabile, ad esempio nel caso di abbinamento con altri giornali?
Il prezzo di vendita deve essere sempre individuabile. Questa norma determina, nell’ipotesi di vendite abbinate con altri giornali, che l’effettivo prezzo delle diverse testate deve essere esattamente quantificabile sia dal lettore sia in sede di eventuale verifica, in relazione alla distribuzione del ricavato tra i diversi editori o diverse testate che partecipano all’abbinamento.

E’ possibile sottoscrivere abbonamenti in connessione con il versamento di quote associative?
Sì. ma solo qualora le copie siano vendute in connessione con il versamento di quote associative deve essere sottoscritto in doppia opzione sia la quota dell’abbonamento che la quota associativa. In altri termini, l’associato deve essere informato che oltre a sottoscrivere la quota dell’associazione sta sottoscrivendo anche un abbonamento al giornale e deve manifestare tale volontà attraverso una doppia sottoscrizione.

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