Circolare n. 38 del 23/12/2009 – Riordino dei criteri per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavora

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Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto dell’8 ottobre 2009, ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che disciplina i criteri e le procedure per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario nei casi di crisi aziendale, cessazione totale o parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale.

La cessazione parziale può interessare o un settore dell’attività stessa o anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.

Le disposizioni si applicano a favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Possono beneficiare del trattamento i lavoratori poligrafici, con esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti.

Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, non è richiesto alcun requisito occupazionale minimo, nel periodo precedente la data di presentazione dell’istanza.

Lo stato di crisi non è rilevabile unicamente dai bilanci ma anche da indicatori oggettivi che possano pregiudicare il buon andamento aziendale.
I criteri adottati per l’approvazione delle istanze sono i seguenti:
– indicatori economico finanziari, riguardanti l’anno antecedente alla richiesta, da cui deve emergere un andamento involutivo;
– il calo delle vendite, la contrazione degli investimenti pubblicitari o la diminuzione dell’attività produttiva anche in relazione agli effetti che avranno sul periodo immediatamente successivo a quello dell’istanza;
– deve essere presentato dall’impresa un piano di risanamento con l’indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi;
– deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale;
– in caso di cessazione totale o parziale dell’attività, l’impresa deve predisporre un piano di gestione del personale, anche in caso di costanza di fallimento.

In caso di presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, devono essere verificate le seguenti condizioni:
– il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi dell’azienda e siano idonei agli investimenti che si intendono realizzare, anche per una riorganizzazione dell’assetto redazionale;
– deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;
– devono essere esplicitati il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze;
– possono essere indicati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;
– devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

Nei soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, ai giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi e dipendenti delle imprese è riconosciuta la facoltà di optare per l’anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia con la verifica dei requisiti di cui all’art. 37, comma 1, della legge n. 416/1981.

Le domande di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria possono essere riferite ad un periodo di massimo 12 mesi. È possibile chiedere una proroga per periodi semestrali consecutivi successivi ma non si possono, in ogni caso, superare i 24 mesi complessivi.
Decorsi i primi 12 mesi dall’inizio del trattamento, il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, entro 20 gironi dalla presentazione di ciascuna istanza di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma.
Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario dell’impresa.

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