Circolare n. 37 del 21/12/2009 – Limiti compensazione credito IVA

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A partire dall’esercizio 2010, le compensazioni nel modello F24 (cosiddette compensazioni orizzontali) dei crediti Iva annuali e trimestrali superiori a 10.000 euro su base annua possono essere effettuate solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (in pratica dal 16 ottobre per i crediti annuali). La novità è stata introdotta dall’art. 10 del D.L. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009.

Inoltre, per le compensazioni con importi eccedenti 15.000 euro, la dichiarazione annuale deve recare un “visto di conformità” apposto da un professionista abilitato.
Per gli importi superiori a 10.000 euro annui, le operazioni di compensazioni devono avvenire utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di inottemperanza, sono previste sanzioni con penalità dal 100 al 200 per cento dell’importo indebitamente compensato, senza possibilità di riduzioni.
Per accelerare le compensazioni, è possibile presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma (scorporandola da Unico) entro il mese di febbraio e, quindi, avere la possibilità di effettuare compensazioni oltre i 10.000 euro a partire dal 16 del mese di marzo invece che dal 16 ottobre (fermo restando le ulteriori restrizioni per importi superiori a 15.000 euro).
Giusto per la cronaca segnaliamo che la rubrica del disegno legge che ha introdotto queste novità è “misure anticrisi”. Ogni commento è vano.

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