Circolare n. 32 del 22/12/2003 – Finanziaria 2004

0
1247

Egregio editore,

la legge finanziaria, approvata oggi dal Senato nella versione definitiva, ha istituito – a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese editrici di libri iscritte al ROC – un credito di imposta pari al 10% della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e/o dei libri editi nell’esercizio 2004 (per i soli editori di libri esiste un chiaro problema connesso al fatto che sulla base della legislazione vigente gli stessi non sono iscrivibili al ROC).

Sono esclusi dal beneficio:

a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero stampato su base annua.

b) i giornali ceduti gratuitamente per oltre il 50 % della diffusione ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i giornali di pubblicità e di vendita per corrispondenza, pur se corredati da redazionali illustrativi dei prodotti e dei servizi offerti;

d) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio;

e) i giornali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici;

f) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale editoria;

g)i prodotti pornografici.

Per poter fruire delle agevolazioni in oggetto i bilanci devono essere certificati. Detta disposizione sembra escludere dal novero dei beneficiari le ditte individuali e le società di persone.

Inoltre, per poter beneficiare delle agevolazioni in oggetto, le imprese devono acquistare direttamente la carta o, nell’ipotesi in cui la stessa sia fornita dallo stampatore, deve essere oggetto di fatturazione distinta. Per tale caso, invitiamo tutte le imprese che non si riforniscono direttamente della carta a contattare le tipografie di riferimento.

Il credito di imposta è fruibile in compensazione delle altre imposte e non concorre a formare il reddito imponibile. Sulla cumulabilità con i contributi ex legge 250/90 riterremo preferibile proporre un interpello all’amministrazione finanziaria, anche se riteniamo lecito ipotizzare una cumulabilità, detraendo dal conto economico di testata il contributo che va a valere in sostanza come storno di costo.

Le modalità di riconoscimento del beneficio sono condizionate ad un D.P.R. che dovrebbe contenere il regolamento di attuazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per rinnovare i nostri migliori auguri di Buone Feste.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome