Il susseguirsi, nel corso degli ultimi anni, di numerosi interventi di proroga rende opportuna una ricognizione della disciplina attualmente applicabile ai contributi diretti all’editoria, con particolare riferimento alle annualità di competenza 2025 e 2026, alla progressiva riduzione dei contributi prevista a decorrere dall’annualità 2027 e alla modifica dei criteri per la determinazione dei contributi demandata ad un Regolamento ai sensi dell’articolo 1, commi 315 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’articolo 17 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha prorogato agli anni di contribuzione 2025 e 2026 le disposizioni contenute nell’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il riferimento agli “anni di contribuzione 2025 e 2026” deve essere inteso come riferito alle annualità di competenza del contributo e non agli anni nei quali si svolge il procedimento amministrativo o avviene materialmente l’erogazione. Le disposizioni prorogate si applicano, pertanto, al contributo relativo all’attività editoriale svolta nel 2025, la cui domanda è stata presentata nel 2026, e al contributo relativo all’attività editoriale svolta nel 2026, la cui domanda sarà presentata nel 2027.
Per entrambe le annualità continua innanzitutto a operare la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 96, comma 5. Qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dalla normativa vigente derivi un contributo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editrice per l’annualità 2019, l’importo spettante viene parificato a quello percepito per tale anno.
Questa garanzia non opera, evidentemente, in termini assoluti qualora le risorse disponibili non siano sufficienti. L’articolo 17 conferma espressamente l’applicazione del criterio di riparto proporzionale previsto dall’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, gli importi spettanti alle singole imprese possono quindi essere proporzionalmente ridotti. Ricordiamo che l’ingresso di nuovi soggetti nel sistema dei contributi determina un incremento del fabbisogno e, pertanto, aumenta il rischio di insufficienza delle risorse.
Per le annualità di competenza 2025 e 2026 restano inoltre applicabili i parametri agevolati relativi alla diffusione previsti dall’articolo 96, comma 3. Il rapporto minimo tra copie vendute e copie distribuite continua a essere pari al 25 per cento per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle percentuali ordinarie, rispettivamente pari al 30 e al 20 per cento, stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 70/2017.
L’articolo 17 ha prorogato anche la disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 96, relativa al pagamento dei costi rendicontati, estendendola ai contributi dovuti per le annualità 2024 e 2025.
In applicazione di tale disposizione, i costi regolarmente rendicontati possono essere pagati entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo. L’avvenuto pagamento deve essere attestato dal revisore contabile mediante un’apposita certificazione, nella quale devono essere indicati anche gli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La certificazione deve essere trasmessa al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria entro dieci giorni dall’ultimo pagamento.
In assenza di nuovi, e a questo punto necessari, interventi legislativi, il contributo di competenza 2026 rappresenta quindi l’ultima annualità per la quale troveranno applicazione sia la clausola di salvaguardia rispetto al contributo percepito per il 2019 sia i parametri ridotti relativi al rapporto tra copie vendute e copie distribuite. La possibilità di pagare i costi rendicontati dopo l’incasso del saldo termina, invece, con il contributo di competenza 2025.
A partire dall’annualità di competenza 2027 dovrebbe inoltre iniziare ad applicarsi la progressiva riduzione dei contributi introdotta dall’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fortemente voluta dal sottosegretario con delega all’editoria Vito Crimi.
La disposizione prevedeva originariamente l’avvio della riduzione dall’annualità 2019 e la successiva cessazione dei contributi. I relativi termini sono stati tuttavia più volte differiti. Da ultimo, l’articolo 16, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha modificato l’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, portando il differimento complessivo da settantadue a novantasei mesi.
In conseguenza di tale differimento, per l’annualità di competenza 2027 il contributo sarà ridotto del 20 per cento della parte eccedente 500.000 euro; per l’annualità 2028 la riduzione sarà pari al 50 per cento della parte eccedente il medesimo importo, mentre per l’annualità 2029 sarà pari al 75 per cento. A decorrere dall’annualità di competenza 2030 ci sarà l’abolizione del contributo diretto.
Anche in questo caso, le annualità indicate sono quelle di competenza. Il primo taglio riguarderà quindi l’attività editoriale svolta nel 2027 e sarà applicato nell’ambito del procedimento amministrativo avviato nel 2028.
Il quadro che emerge è particolarmente significativo. Per le annualità di competenza 2025 e 2026 continuano a operare le principali disposizioni di salvaguardia introdotte negli anni precedenti. Dall’annualità 2027, in assenza di ulteriori interventi, torneranno applicabili le percentuali ordinarie relative al rapporto tra copie vendute e copie distribuite, non opererà più la garanzia dell’importo percepito per il 2019 e inizierà la progressiva riduzione dei contributi.
Tale successione normativa deve essere valutata anche alla luce della riforma prevista dall’articolo 1, commi 315 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La legge ha previsto una complessiva revisione della disciplina dei contributi diretti, da attuare mediante un Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Regolamento dovrà ridefinire i requisiti di accesso, i criteri di calcolo, i costi ammissibili e le procedure amministrative per la concessione dei contributi. Tra i criteri indicati dalla legge assumono particolare rilievo i nuovi requisiti occupazionali, la valorizzazione dell’occupazione giornalistica stabile, l’assunzione di giovani e di figure professionali qualificate nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e della sicurezza informatica, la regolarità delle retribuzioni, l’innovazione dell’offerta editoriale e lo sviluppo delle edizioni digitali.
Il medesimo Regolamento dovrà inoltre individuare le disposizioni del decreto legislativo n. 70/2017 non compatibili con la nuova disciplina e destinate, conseguentemente, a essere abrogate.
Il Regolamento non è stato ancora adottato. Pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 70/2017, integrata dalle disposizioni temporanee sopra richiamate.
La mancata adozione del Regolamento mantiene per il momento invariato l’attuale sistema di contribuzione, ma lascia aperta una rilevante questione in relazione alle annualità successive. In base alla normativa vigente, infatti, dall’annualità di competenza 2027 cesseranno le principali misure di salvaguardia e inizierà la progressiva riduzione dei contributi. L’eventuale approvazione del Regolamento potrebbe tuttavia modificare in modo sostanziale i requisiti di accesso, i criteri di determinazione e la stessa struttura del sistema di sostegno superando le clausole di salvaguardia ma non intervenendo sulla norma che prevede il taglio dei contributi.
La situazione è quindi estremamente delicata in quanto in assenza di ulteriori interventi legislativi da adottarsi da qui a pochi mesi molte imprese potrebbero essere costrette alla chiusura.
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