Circolare n. 22/2015 del 15/10/2015 – Tv Locali. Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal Decreto Ministeriale 5 Novembre 2004, n. 292, per l’anno 2015

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 235 del 9 Ottobre 2015 il decreto ministeriale 6 Agosto 2015 relativo al regolamento recante nuove norme per l’attribuzione dei benefici  ex art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’anno 2015.

La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l’originale debitamente documentata, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall’ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell’invio.

La domanda può essere presentata dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/CONS, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica, per un marchio diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all’ammissione delle provvidenze.

Ciascuna emittente può presentare la domanda:

  1. a) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
  2. b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all’interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest’ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l’emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera b) almeno un dipendente.

I soggetti titolari di più di una autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica. Qualora dopo lo switch-off l’attività di operatore di rete e quella di fornitore di servizi di media audiovisivi sia esercitata tramite società separate, le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni societarie ovvero una delle due società deve controllare il cento per cento del capitale sociale dell’altra società. In tali ipotesi la domanda viene presentata dalla società titolare dell’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi, unitamente alla documentazione comprovante tali assetti societari.

La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con i seguenti elementi:

  1. indicazione degli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/CONS per il marchio già precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione;
  2. dichiarazione che l’impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell’art. 21 della delibera Agcom n. 353/11/CONS;
  3. il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;
  4. la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l’anno 2014 alle provvidenze di cui all’art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. L’adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l’adozione del parere favorevole all’ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l’erogazione totale del contributo;
  5. la dichiarazione di adesione al: 1)  Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del  Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36.

Nella domanda vanno inoltre indicati, con idonea documentazione, gli elementi da valutare ai fini dell’erogazione all’emittente del contributo, cioè:

a)    la media dei fatturati realizzati nel triennio 2012-2014. Nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all’esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l’emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull’intero territorio servito, la media dei fatturati dell’emittente stessa dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l’ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b)    il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell’anno 2014 esclusivamente allo svolgimento dell’attività televisiva di ogni singola emittente per il quale si chiede il contributo, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in:

1) contratto a tempo indeterminato;

2) contratto a tempo determinato;

3) contratto di formazione lavoro;

4) contratto di apprendistato;

5) contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile;

6) giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, così suddivisi:

6.1) giornalisti professionisti iscritti nell’Albo professionale;

6.2) giornalisti pubblicisti iscritti nell’Albo professionale;

6.3) praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro.

c)    la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in regola al momento della presentazione della domanda con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2014;

d)     la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento;

e)    la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l’80% della propria programmazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento;

f)     l’indicazione della Banca nonché delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestate alla società titolare dell’emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell’art. 3 del regolamento con l’impegno ad instaurare entro l’esercizio in corso un regime di separazione contabile. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell’ammontare annuo dello stanziamento previsto dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione – di seguito denominato “Ministero”, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle domande per l’ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.