Decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1996

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Art. 4 (Modalità di erogazione delle provvidenze)

1. L’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell’80% delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 5 del presente regolamento.
2. L’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l’impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all’articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe, l’elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinché le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell’elenco, di cui all’articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l’emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
3. (Abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223).
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5 (Agenzie di informazione)

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. Il rimborso previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b) , della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva in relazione all’importo delle spese di abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello regionale;
b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che effettuano servizi informativi televisivi;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700;
e) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle lettere c) e d) .

Art. 6 (Comunicazioni delle agenzie di informazione)

1. Le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:
a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e degli altri dipendenti occupati nell’anno precedente con un rapporto continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti nazionali collettivi di lavoro;
b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di radiodiffusione televisiva relativi all’anno di riferimento dei contributi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi nell’anno precedente con l’indicazione della durata complessiva degli stessi;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe di abbonamento praticate nell’anno precedente;
e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l’iscrizione della testata giornalistica.
2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.

Art. 7 (Rimborso riduzioni tariffarie)

1. A cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è corrisposto ai gestori competenti all’applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50%, relative all’energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte.
2. Alle domande degli organismi competenti all’applicazione delle tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le copie autenticate dal responsabile della società erogante delle note di liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate:
a) il numero d’utenza ed eventuali variazioni intervenute;
b) la somma rimborsata.
3. Per le richieste degli organismi competenti all’applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l’anno di riferimento con le relative bollette.
4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all’applicazione delle tariffe per l’intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive. Gli organismi competenti all’applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell’anno.
5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’avvenuto rimborso specificando l’anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.

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