Circolare n. 22 del 01/08/2012 – Legge del 16 luglio 2012, n. 103: chiarimenti sul comma 7-bis dell’art. 1

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Come anticipato nella circolare n. 21/2012 proseguiamo l’analisi del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge del 16 luglio 2012, n. 103 recante “disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché

di vendita alla stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”.

In questa circolare prendiamo in esame quanto previsto dal comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto legge che prevede testualmente: “A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e’ richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall’articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata”.

La norma rappresenta uno strumento di salvaguardia delle imprese che oggi percepiscono il contributo, o meglio delle sole testate edite dalle stesse, nell’ipotesi in cui l’impresa editrice, in qualunque forma costituita, cessi le pubblicazioni.

In altri termini, ai dipendenti delle società editrici è concesso un diritto di prelazione nel subentro nella gestione della testata nell’ipotesi in cui vengano cessate le pubblicazioni. Tale diritto è subordinato alla costituzione tra i dipendenti stessi di una società cooperativa giornalistica secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Quindi nel’ipotesi in cui la società editrice che cessa le pubblicazioni sia una cooperativa giornalistica il diritto di costituirsi in una nuova società cooperativa riguarda i soli giornalisti dipendenti.

L’importante novità è che per queste cooperative non si applicano i requisiti temporali previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ossia il requisito di anzianità di edizione della medesima testata per la quale si richiedono i contributi di tre anni, elevati a cinque le cooperative costituite dopo il 2004.

L’esenzione del periodo di anzianità riguarda solo le società cooperative che subentreranno nell’attività di gestione delle testate, le cui imprese editrici abbiano avuto accesso al contributo entro l’esercizio 2011.

La norma fa un esplicito riferimento agli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Se è pacifico il richiamo all’articolo 6, ossia la necessità che la cooperativa sia effettivamente una cooperativa giornalistica e possieda tutti i relativi requisiti, il riferimento all’articolo 5 va approfondito.
Infatti, l’articolo 5 prevede che, nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale la cui testata sia di proprietà dell’editore, i dipendenti della società, riuniti in cooperativa , se interessati all’acquisto della testata, devono dare entro 30 giorni comunicazione dell’offerta all’editore e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ; qualora entro il medesimo termine pervengano altre offerte, più vantaggiose all’editore questi ne comunica le condizioni al rappresentante legale delle cooperativa che ha quindici giorni per adeguare la propria offerta. Nell’ipotesi in cui non vi siano altre offerte e manchi accordo sul prezzo, lo stesso viene determinato da un collegio arbitrale .

Se la testata non è di proprietà dell’editore la cooperativa ha la facoltà di subentrare al contratto alle medesime condizioni previste per il precedente editore. Inoltre, l’articolo 5 prevede che la procedura si attivi anche nell’ipotesi in cui la sospensione delle pubblicazioni si protrae per oltre un mese e l’editore precedente non riprende le stesse, a seguito di diffida inviata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si segnala che la cooperativa avrà anche il diritto di subentrare, sempre sulla base di una esplicita previsione di legge, nell’utilizzo dei beni strumentali all’esercizio dell’attività.

L’esenzione dal periodo di anzianità è esplicitamente prevista dalla norma per l’ipotesi in cui le cooperative giornalistiche si costituiscano ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 e dell’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e quindi riteniamo essenziale che la procedura prevista dall’articolo 5 venga puntualmente seguita in tutti gli adempimenti.

In conclusione è necessario evidenziare che per le cooperative che subentrano nell’attività di edizione delle testate non è richiesta come requisito la titolarità della testata .

La prossima circolare sarà dedicata al tema dell’opportunità di passare all’edizione digitale.

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