Circolare n. 21 del 23/07/2012 – Legge del 16 luglio 2012, n. 103: chiarimenti sul comma 7 dell’art. 2

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012 è stata pubblicata la legge del 16 luglio 2012, n. 103 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 recante “disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita alla stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”.

Il suddetto decreto legge è già stato oggetto delle nostre circolari nn. 11, 12, 13, 15, 19.
Abbiamo deciso nel prosieguo di dedicare singole circolari, in questa fase, ai singoli e più rilevanti passaggi del decreto legge, evitando una circolare di trenta e più pagine sull’intero testo che rischierebbe di distrarre l’attenzione dei nostri clienti dai delicatissimi passaggi della nuova disciplina.
Nelle prime circolari prenderemo in esame le modifiche entrano in vigore dal 2012 e che, riguardano, come noto, i nuovi criteri di determinazione del contributo e il passaggio all’online.

Partiamo con questa circolare ad analizzare il comma 7 dell’articolo 2 della legge 16 luglio 2012, n. 103 che prevede testualmente che: “L’erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite”.
Sembra una norma avente carattere procedimentale, ma non lo è. Anzi. Infatti, il riferimento esplicito all’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, implica che dall’esercizio 2012 il mancato pagamento di cartelle esattoriali iscritte a ruolo determina la sospensione del pagamento dei contributi, fino alla concorrenza degli importi dovuti.
Nel seguito proviamo a fare una breve ricostruzione della disciplina prevista dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione.
La norma prevede che le amministrazioni pubbliche prima di procedere ad un pagamento a favore di privati per importi superiori a 10.000 euro devono verificare l’esistenza di eventuali debiti tributari iscritti a ruolo per importi superiori al predetto limite e nell’ipotesi di riscontro positivo, ossia di sussistenza di un debito iscritto a ruolo, devono sospendere il pagamento e segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire a quest’ultimo di esercitare le attività di riscossione degli importi spettanti. La disciplina di dettaglio è contenuta nel Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In relazione alle obbligazioni tributarie che comportano la sospensione del pagamento, occorre far riferimento esclusivamente agli importi iscritti a ruolo e per i quali non siano decorsi 60 giorni dalla data di notifica della relativa cartella esattoriale. Quindi, il mancato pagamento di debiti tributari, per quanto scaduti, ma ancora non iscritti a ruolo non determina la sospensione nell’erogazione del contributo.

Il Dipartimento informazione ed editoria, come in realtà tutte le amministrazioni pubbliche, comunicherà in via informatica ad Equitalia i riferimenti delle imprese aventi diritto al contributo, gli importi dovuti ed il numero identificativo del pagamento da effettuare. Il termine concesso ad Equitalia è di cinque giorni feriali successivi alla richiesta. In assenza di risposta o di risposta negativa il Dipartimento potrà procedere al pagamento. Laddove, invece, Equitalia comunichi l’esistenza di cartelle iscritte a ruolo, il Dipartimento non procederà al pagamento delle somme fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Il periodo di sospensione non può superare i trenta giorni, che rappresentano, in pratica, il termine concesso ad Equitalia per attivare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la procedura di pignoramento dei crediti verso terzi.

Ricordiamo che quanto finora detto era già legge dello Stato e, pertanto, efficace. La novità legislativa è, quindi, del tutto secondaria sotto il profilo formale, in quanto non c’era bisogno di una norma per dire che una legge va applicata. Ma sotto il profilo sostanziale questo significa che in presenza di cartelle esattoriali per ruoli scaduti in occasione del pagamento relativo ai contributi 2011 verrà accantonata una somma pari ai debiti tributari iscritti a ruolo.

Per tali ragioni invitiamo le imprese a verificare immediatamente l’esistenza di iscrizioni a ruolo ed ad attivarsi per rateizzare eventuali somme iscritte a ruolo. Infatti laddove l’impresa acceda alla sospensione o alla rateazione della cartella di pagamento, il debito tributario non determina più l’applicazione di quanto previsto dall’art. 48 – bis, in quanto non più iscritto a ruolo. Ricordiamo infine, che il mancato rispetto del piano di rateazione determina la decadenza dei benefici della sospensione del ruolo.

Sempre il sesto comma prevede che il procedimento amministrativo si deve chiudere entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande con un provvedimento di ammissione o di esclusione, ponendo un rimedio alla prassi degli ultimi anni di procedere ad infiniti rinvii alla rincorsa del parere successivo.

La prossima circolare avrà ad oggetto quanto disposto dal comma 7 bis dell’articolo 1 relativo all’ipotesi di subentro di nuove cooperative nell’attività di edizione delle testate già aventi diritto al contributo.

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