Circolare n. 10 del 26/02/2010 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 25/10/CSP, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

Le disposizioni in esame si applicano esclusivamente alle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata ed alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali nei quali è prevista la consultazione elettorale.
Le disposizioni del presente provvedimento, saranno valide a partire dal termine di presentazione delle candidature (ore 12 del 27 febbraio 2010) e fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Per la stampa vale quanto già scritto nella nostra circolare n. 6/2010.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
In relazione ai programmi di comunicazione politica, trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito che deve essere consentita una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. La parità deve essere garantita:
a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni devono essere comunicati – anche a mezzo telefax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Tempestivamente devono essere trasmesse anche eventuali variazioni dei predetti programmi.
Laddove sia possibile, le trasmissioni di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Per le consultazioni in oggetto è possibile la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità accordate ai soggetti politici. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione, è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

I programmi di comunicazione politica sono sospesi dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

Fermo restando quanto previsto nella nostra circolare n. 7/2010, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall’Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima:
prima fascia 18:00 – 19:59;
seconda fascia 12:00 – 14:59;
terza fascia 21:00 – 23:59;
quarta fascia 7:00 – 8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Co.Re.Com (utilizzando il modello MAG/3/ERPC):
a) il responsabile elettorale e i relativi recapiti;
b) la durata dei messaggi;
c) la dichiarazione di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni.

L’Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Co.Re.Com., ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti.
La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Co.Re.Com., nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Per i programmi di informazione, le emittenti locali si conformano ai criteri dettati dalla circolare n. 7/2010.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI
La comunicazione politica delle emittenti televisive o radiofoniche nazionali private si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
Gli spazi dedicati alla comunicazione politica sono ripartiti per una metà in parti uguali tra i soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione e per una metà in parti uguali tra i candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.
È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Successivamente al decorrere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
I calendari delle trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Anche le eventuali variazioni dei predetti calendari devono essere tempestivamente comunicate all’Autorità.

L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione, è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Le trasmissioni di comunicazione politica sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, è possibile trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, per la presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi.
Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione e nei confronti dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

Nella trasmissione dei messaggi gratuiti le emittenti devono osservare le seguenti disposizioni:
a) i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima:
prima fascia 18:00 – 19:59;
seconda fascia 14:00 – 15:59;
terza fascia 22:00 – 23:59;
quarta fascia 9:00 – 10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

I soggetti politici interessati alla trasmissione di messaggi autogestiti devono utilizzare il modello MAG/3/ERPC e seguire le modalità già viste per le emittenti locali.

I programmi di informazione sono rappresentati da telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
Nel periodo disciplinato dalla delibera in oggetto, i suddetti programmi debbono rispettare i principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, membri del Governo, o di esponenti politici.

I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori e i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.

Le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Illustrazione delle modalità di voto
Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
L’inosservanza del divieto sussiste altresì quando vengono riportate dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici nel periodo precedente a quello oggetto del divieto.
Sono tenute a rispettare tali divieti le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.

Turno elettorale di ballottaggio
In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per quanto non diversamente disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
Si precisa che, ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Quindi, sia il consorzio costituito per la gestione del circuito, sia le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali.
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea

Imprese radiofoniche di partiti politici
Le disposizioni della presente non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Conservazione delle registrazioni
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data.

Ricordiamo che ogni violazione di quanto riportato nella presente sarà punito secondo le sanzioni previste dal Titolo V della delibera n. 24/10/CSP.

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