Circolare n. 06 del 11/02/2010 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature (ore 12 del 27 febbraio 2010) – Disposizioni per la stampa

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 24/10/CSP, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

Le disposizioni in esame si applicano esclusivamente agli editori si stampa quotidiana e periodica diffusi negli ambiti territoriali nei quali è prevista la consultazione elettorale (vedi Allegato C).
Le disposizioni del presente provvedimento, già efficaci in data odierna, saranno valide sino al termine di presentazione delle candidature (ore 12 del 27 febbraio 2010)

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Gli editori di quotidiani e periodici che, fino al tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato (Allegato A) pubblicato sulla stessa testata entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato stesso.

Il comunicato preventivo deve essere ben evidenziato sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:
a) le condizioni generali dell’accesso;
b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato il documento analitico, consultabile su richiesta.

Il documento analitico (Allegato B) deve contenere:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
d) nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici.
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
In particolare, è previsto che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
La diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, deve essere obbligatoriamente corredata da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di “sondaggio non rappresentativo”;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
I sondaggi possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it. La “nota informativa” deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro.

Quando un organo di stampa diffonde la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, deve precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità sopra indicate. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

Ricordiamo che ogni violazione di quanto riportato nella presente sarà punito secondo le sanzioni previste dal Titolo V della delibera in oggetto.

Allegato A – comunicato preventivo

Allegato B – documento analitico

Allegato C – liste

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