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Circolare Inpgi su minimi contributivi 2014

L’ISTAT, con comunicato del 14/01/2014, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) per il 2013 nella misura dell’1,1 %. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti  dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2014 risultano rideterminati in  47,58 euro  giornalieri, pari a  1.237,08 euro mensili. Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989). Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.  Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.  Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore  giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo. In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG  Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore  o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana –  le contribuzioni dovute all’INPGI  non potranno essere determinate  su retribuzioni  inferiori al suddetto  importo minimo mensile. Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione  e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento  sono, invece, quelle relative al contratto collettivo  applicato.

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