Le prestazioni di una
Onlus devono arrecare beneficio
a persone svantaggiate
per motivi economici, fisici,
psichici, sociali o familiari.
Ma questo concetto va interpretato
nel senso che è sufficiente
che ricorra anche
una sola di queste condizioni
e che le prestazioni, seppure
fornite dietro pagamento
di un corrispettivo,
avvengano nel contesto di
un soggetto che non persegue
il fine di lucro.
Lo ha stabilito la Corte di
cassazione (sesta sezione civile)
con la sentenza numero
9688/2012 depositata ieri.
La
Cassazione ribadisce un principio
già enucleato con la sentenza
n. 24883/2008.
E non rileva «ad escludere il
fine solidaristico il fatto che le
prestazioni siano fornite dietro
pagamento di un corrispettivo,
sempre che non vi sia prova
del perseguimento anche
di un fine di lucro attraverso la
distribuzione degli utili ovvero
il loro impiego per la realizzazione
di attività diverse da
quelle istituzionali o a queste
connesse».
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