La Suprema Corte, con sentenza 13 luglio 2012 n. 11944, ha stabilito che l’accertamento c.d. “anticipato”, ovvero emesso prima di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura su cui si fonda, è valido ogni volta venga emanato in condizioni d’urgenza. In tal caso l’atto è pienamente legittimo, anche in assenza di un’apposita motivazione nell’avviso di accertamento.
Con tale sentenza viene completamente ribaltato quanto previsto dalla precedente sentenza n. 11347 emanata dalla stessa Corte il 5 luglio scorso, con la quale veniva stabilito che: “la sanzione di nullità dell’avviso di accertamento va ricollegata all’assenza di motivazione in ordine all’eventuale urgenza che ne ha determinato l’adozione”.
Non resta, quindi, che attendere la decisione delle Sezioni Unite per sapere se tale principio verrà confermato, o, ancora una volta, ribaltato.
Addio a Luigi Bardelli, presidente nazionale di Corallo. Il giornalista è scomparso nella notte tra…
In previsione delle attività di certificazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023, ricordiamo che il…
Sul sito del Dipartimento informazione ed editoria è stato pubblicato l’elenco dei soggetti che hanno…
Alcune giornaliste del Tg1 sarebbero state oggetto di minacce per non aver aderito allo sciopero…
È proprio come diceva quello slogan di tanti anni: Rai, di tutto e di più:…
Dopo lo sciopero dei giorni scorsi, lo scontro interno ai sindacati Rai non accenna a…