Nel caso in cui il fatto narrato risulti – a posteriori – obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante ex art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ai sensi dell’art. 59, comma primo, c.p. presuppone che il giornalista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l’errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato a Sky una sanzione complessiva di…
Continua il tira e molla in Commissione Bilancio sul fondo editoria, che raccoglie meno della…
La situazione del gruppo GEDI è tornata al centro del dibattito politico e istituzionale. Dopo…
La notizia dell’acquisizione È ormai confermato: Mediaset acquisisce Telenorba. L’emittente pugliese, per decenni il principale…
L'Australia ha vietato i social ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni e il…
Quale sarà il destino di Gedi: se lo chiedono i giornalisti de La Stampa che…