La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3774 del 23 febbraio 2012 ha stabilito che, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., la nullità del contratto non esclude che l’attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell’ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale. Ai sensi dell’art. 45 legge n. 69/63, infatti, l’iscrizione nell’Albo è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista, cosicché l’attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d’un contratto nullo e tale nullità sussiste fino all’iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell’art. 1423 cod. civ.) dalla successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa.
Il fondamento del diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l’attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicché è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività.
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