Giurisprudenza

Cassazione. E’ reato di diffamazione l’offesa su chat di gruppo di whatsApp

Non può essere considerata un’ingiuria, ma il più grave reato di diffamazione, l’offesa via WhatsApp in una chat di gruppo, letta oltre che dall’autore e dalla persona offesa, anche da altri. A precisarlo è la Cassazione con una sentenza della quinta sezione penale: “Sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa”, spiegano i giudici della Suprema corte, “il fatto che il messaggio sia diretto a una cerchia di fruitori” fa sì che la lesione della reputazione “si collochi in una dimensione ben più ampia di quella tra offensore e offeso”.
La Corte è intervenuta su un ricorso dei genitori di un tredicenne, prosciolto dal gup di Bari perché “non imputabile” in quanto di età inferiore ai 14 anni al momento del fatto, per alcuni messaggi inviati nella chat della scuola. Il ragazzino, parlando in difesa di una compagna, aveva scritto un messaggio carico di epiteti volgari, in cui accusava la persona offesa, una coetanea, di essere la responsabile dell’allontanamento dell’amica dalla scuola.

La decisione della Cassazione
Nonostante il proscioglimento, i genitori chiedevano di avere ragione nel merito: la difesa del ragazzo, infatti, sosteneva che il fatto non avesse alcun rilievo penale, affermando che in casi simili si potesse semmai parlare di ingiuria – reato oggi depenalizzato e trasformato in illecito civile – visto che la destinataria dei messaggi offensivi partecipava alla stessa chat. La Cassazione si è quindi espressa richiamando anche precedenti pronunce su posta elettronica e mailing list: “L’eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive”, spiegano i giudici, “non può indurre a ritenere che, in realtà venga, in tale maniera, integrato l’illecito di ingiuria, piuttosto che il delitto di diffamazione”, evidenzia la Corte. Da qui la decisione di confermare la sentenza del gup.

Redazione CCE

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