Editoria

Stalking anche senza messaggi diretti: quando un post su Facebook può diventare un reato

Un post pubblicato su Facebook può contribuire a configurare il reato di stalking anche quando la persona presa di mira non lo legge direttamente e addirittura non possiede un profilo sul social network. È il principio che emerge dalla sentenza n. 33986/2024 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, una decisione particolarmente interessante perché affronta uno dei problemi creati dalla comunicazione digitale: un messaggio pubblicato online può raggiungere qualcuno anche senza essergli mai stato formalmente inviato.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava due post pubblicati sulla bacheca Facebook dell’imputato il 6 e il 22 novembre 2020. La persona offesa non possedeva un proprio profilo Facebook e non utilizzava la piattaforma e proprio questa circostanza costituiva uno degli argomenti della difesa: se la presunta vittima non poteva accedere al luogo digitale nel quale erano comparsi i messaggi, come poteva sostenersi che l’autore avesse voluto raggiungerla attraverso quelle pubblicazioni? La Cassazione ha respinto il ricorso considerando la dinamica concreta attraverso la quale quei contenuti erano diventati conoscibili. La persona offesa era infatti stata informata dalla sorella, che poteva accedere a Facebook, leggere i post e riferirne il contenuto. Per i giudici, dunque, non è indispensabile che un messaggio persecutorio arrivi direttamente sul profilo social o sul telefono della vittima: in determinate circostanze può assumere rilievo anche una comunicazione indiretta, quando l’autore agisce nella ragionevole convinzione che la persona presa di mira verrà informata.

È probabilmente questo l’aspetto più interessante della decisione, perché nel mondo digitale il confine tra comunicazione diretta e indiretta è diventato molto più sottile. Un contenuto può essere pubblicato sulla propria bacheca senza taggare nessuno e tuttavia essere chiaramente rivolto a una determinata persona, può essere letto da familiari, amici, colleghi e conoscenti e raggiungere il vero destinatario attraverso uno screenshot, un messaggio WhatsApp, una telefonata o semplicemente attraverso il passaparola. Dal punto di vista tecnico il post non è stato inviato alla vittima, dal punto di vista sostanziale, invece, può essere perfettamente prevedibile che quelle parole finiscano per raggiungerla. La Suprema Corte richiama infatti il principio secondo cui può integrare il delitto di atti persecutori anche la comunicazione reiterata di messaggi persecutori, ingiuriosi o minatori rivolta a persone legate alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, quando chi agisce lo fa nella ragionevole convinzione che la vittima ne verrà informata e con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare uno degli eventi previsti dalla norma sullo stalking.

Questo non significa, però, che sia sufficiente pubblicare qualcosa di offensivo su Facebook per essere automaticamente responsabili di stalking. La distinzione è fondamentale. Il reato di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale richiede condotte reiterate di minaccia o molestia e la produzione di almeno uno degli eventi indicati dalla legge: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona vicina oppure la necessità di modificare le proprie abitudini di vita. Non conta quindi soltanto ciò che viene scritto, ma devono essere valutati il comportamento complessivo, la reiterazione, il contesto e gli effetti prodotti sulla persona offesa. Anche per questo sarebbe fuorviante riassumere la decisione dicendo semplicemente che “due post su Facebook sono stalking”. La Cassazione afferma invece che anche due sole condotte possono essere sufficienti a soddisfare il requisito della reiterazione previsto dall’articolo 612-bis: non è necessario che una persecuzione continui per mesi o che vengano inviati decine di messaggi, ma quei due episodi devono naturalmente presentare tutti gli altri elementi necessari per configurare il reato.

Nel caso affrontato dalla sentenza n. 33986/2024 i due post del 6 e del 22 novembre non sono stati quindi considerati isolatamente. I giudici hanno valutato anche il contesto di forte conflittualità nel quale quelle pubblicazioni si inserivano e la loro concreta capacità persecutoria. Ed è proprio il contesto a diventare essenziale per comprendere la portata della decisione: un post ironico, una critica, una polemica anche molto dura o un contenuto offensivo non sono automaticamente stalking. La stessa giurisprudenza della Cassazione ha distinto la pubblicazione di contenuti sui social dall’invio diretto e invasivo di telefonate, SMS o messaggi destinati personalmente alla vittima. Quando il contenuto viene pubblicato sul profilo dell’autore occorre verificare concretamente la sua conoscibilità e le circostanze nelle quali è stato diffuso.

La decisione assume però un significato ancora maggiore se la si osserva attraverso il funzionamento attuale dei social network. Facebook, Instagram, TikTok, X e le altre piattaforme hanno creato uno spazio nel quale la tradizionale separazione tra pubblico e privato è diventata sempre meno netta. Una persona può scrivere apparentemente a tutti ma in realtà rivolgersi a qualcuno in particolare, può evitare di fare il nome della vittima rendendola comunque perfettamente riconoscibile oppure può pubblicare un contenuto sapendo che tra i propri contatti ci sono familiari o amici della persona interessata e che con ogni probabilità quelle parole le verranno riferite. Lo screenshot ha ulteriormente cambiato questa dinamica: un contenuto pubblicato su Facebook può essere trasferito in pochi secondi su WhatsApp, Telegram, Instagram o tramite posta elettronica e non è neppure necessario essere iscritti a una piattaforma per subire gli effetti di ciò che viene pubblicato al suo interno.

È precisamente questo a rendere particolarmente attuale il principio espresso dalla Cassazione. Se fosse sufficiente dimostrare che la vittima non possiede un account sulla piattaforma utilizzata dall’autore, si potrebbe creare una sorta di zona franca digitale nella quale pubblicare ripetutamente contenuti persecutori contro una persona sapendo che amici e familiari glieli faranno vedere, per poi sostenere di non averle mai inviato direttamente nulla. La Cassazione guarda invece alla realtà della comunicazione e non soltanto al percorso informatico seguito dal messaggio. Diventa quindi importante stabilire se fosse ragionevolmente prevedibile che quelle parole arrivassero alla persona interessata e se la condotta, considerata complessivamente, fosse idonea a produrre gli effetti richiesti dalla legge.

Naturalmente questa interpretazione deve convivere con la libertà di manifestazione del pensiero, ed è probabilmente questo il punto sul quale la decisione deve essere letta con maggiore attenzione. I social network sono luoghi nei quali quotidianamente vengono pubblicate critiche, accuse, polemiche e opinioni sgradite e trasformare automaticamente qualsiasi contenuto offensivo in una possibile condotta persecutoria produrrebbe conseguenze incompatibili con la libertà di espressione. Non è ciò che dice la Cassazione: la semplice conoscibilità di un post non basta e non basta neppure che la persona interessata venga informata da un familiare. Bisogna verificare l’esistenza di condotte reiterate di minaccia o molestia, la consapevolezza dell’autore, la concreta possibilità che quelle comunicazioni raggiungano la vittima e soprattutto la produzione di almeno uno degli eventi indicati dall’articolo 612-bis.

La sentenza è importante anche perché mostra come la giurisprudenza sia costretta ad adattare categorie nate quando la comunicazione avveniva prevalentemente attraverso lettere, telefonate e contatti personali a un ecosistema completamente diverso. Oggi non è più sufficiente chiedersi chi fosse il destinatario formalmente indicato dalla piattaforma: bisogna chiedersi chi fosse il destinatario sostanziale, quanto fosse prevedibile che il contenuto gli arrivasse, attraverso quali persone potesse esserne informato e quali conseguenze abbiano avuto quelle comunicazioni. Le forme di persecuzione digitale, del resto, non passano più soltanto attraverso messaggi privati o telefonate ripetute. Esistono post pubblici, storie, video, commenti, gruppi, profili secondari e contenuti che possono essere continuamente ripresi e rilanciati da altre persone. Una molestia può quindi propagarsi attraverso la rete anche senza che l’autore abbia mai stabilito un contatto digitale diretto con la vittima.

La sentenza n. 33986/2024 non trasforma quindi Facebook in un terreno nel quale qualsiasi parola sgradita possa diventare stalking, ma stabilisce un principio importante per comprendere la responsabilità nell’era dei social: l’assenza di un messaggio diretto non significa necessariamente assenza di persecuzione. Allo stesso modo, due post non equivalgono automaticamente a stalking, ma due condotte possono essere sufficienti quando, considerate nel loro contesto, presentano tutti gli elementi richiesti dalla legge. La differenza la fanno il contenuto dei messaggi, la reiterazione, il contesto, la concreta conoscibilità da parte della persona presa di mira, la consapevolezza dell’autore e gli effetti prodotti sulla vittima.

In altre parole, il diritto comincia a guardare meno al pulsante utilizzato per pubblicare un messaggio e molto di più alla sua reale capacità di raggiungere qualcuno. Perché nell’epoca degli screenshot una persona può non avere Facebook, non aprire mai un social network e non leggere direttamente neppure una riga pubblicata contro di lei, ma questo non significa necessariamente che ciò che accade su quella piattaforma non possa raggiungerla e, quando ricorrono tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, produrre anche conseguenze penali.

La sentenza completa può essere consultata qui.

Ivan Zambardino

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Ivan Zambardino
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