Premesso che il pregiudizio non patrimoniale non può essere dedotto dall’illecito ma deve essere accertato in concreto in ciascuna vicenda, l’illegittima pubblicazione dei dati personali e sensibili riguardanti la salute di un soggetto, è idonea determinare un ulteriore pregiudizio consistente nel disagio, nell’imbarazzo e nella preoccupazione per la l’incertezza sul numero degli effettivi conoscitori della predetta situazione personale. Lo ha sentenziato la I Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2034 del 13 gennaio 2012.
Il patema d’animo sofferto dalla vittima, consiste, nella preoccupazione che qualunque suo interlocutore, nella vita di relazione, fosse o meno a conoscenza di quei dati, che la legge, individuandoli come sensibili, intende debbano essere protetti.
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