Categories: Giurisprudenza

AMBITO E MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI “VIDEOMESSAGGI” NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Nell’ambito della differenza tra la “comunicazione politica” (ovvero i casi previsti dall’art. 2 della legge n. 28/2000) e i “programmi di informazione” (i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca) l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha specificato le modalità della diffusione dei “videomessaggi” di soggetti politici e istituzionali nel corso dei programmi di informazione.
Gli operatori dell’informazione radiotelevisiva possono diffondere nel corso di telegiornali o programmi di approfondimento giornalistico “videomessaggi” di soggetti politici ed istituzionali solo in casi eccezionali di rilevante interesse pubblico e nel rispetto di modalità tali da non incidere sul pluralismo dell’informazione. Le condizioni da osservare sono le seguenti:
a) I videomessaggi possono essere trasmessi nel corso dei telegiornali solo in via eccezionale e laddove strettamente connessi con l’attualità della cronaca, rispondendo a primarie esigenze informative di rilevante interesse pubblico.
b) I videomessaggi – qualora rivestano una durata particolarmente lunga, comunque superiore a tre minuti – non possono essere trasmessi nella loro integralità nel corso del telegiornale e non possono essere trasmessi in tutte le edizioni giornaliere del medesimo telegiornale.
c) I videomessaggi non possono essere riproposti nei telegiornali dopo 48 ore dal verificarsi dell’evento.
d) Di norma, la diffusione del videomessaggio nel telegiornale deve essere accompagnata da commenti di altri soggetti onde assicurare un confronto dialettico al fine della libera e consapevole formazione delle opinioni degli ascoltatori.
e) Allo stesso fine di cui alla lettera d), la diffusione di videomessaggi nei programmi di approfondimento informativo deve sempre avvenire nell’ambito di un confronto dialettico.
f) Nel corso della campagne elettorali non possono essere trasmessi videomessaggi al’interno dei telegiornali e dei programmi di informazione, al fine di evitare confusione ontologica con i messaggi politici autogestiti così come disciplinati dalla legge n. 28 del 2000 e dai relativi regolamenti attuativi.
Alberto De Bellis

editoriatv

Recent Posts

I giornali si impoveriscono, le piattaforme si arricchiscono

Anche i dati ADS di aprile 2026 confermano una tendenza ormai consolidata: il declino delle…

7 ore ago

Circolare n. 36 del 06/07/2026 – Contributi all’editoria e percorsi di alternanza scuola-lavoro

Ricordiamo che la lettera b) del comma 14 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio…

13 ore ago

Cartellino rosso dell’Antitrust per Michele Criscitiello

Michele Criscitiello, proprietario e direttore dell’emittente televisiva Sportitalia, è famoso per la capacità di generare…

1 giorno ago

Online il nuovo sito dell’Inpgi

L’Inpgi presenta il nuovo sito all’insegna della semplicità di accesso ai servizi. L’infrastruttura digitale della…

2 giorni ago

Per la Corte europea dei diritti dell’uomo i social sono uno spazio pubblico

Per anni il dibattito sulla libertà di espressione online è stato caratterizzato dalla convinzione che…

2 giorni ago

Presentati i nuovi palinsesti Rai, Rossi: “Più ore d’inchiesta”, il mal di pancia delle opposizione

Presentati i nuovi palinsesti Rai e l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, pronti via, rintuzza le furibonde…

3 giorni ago