Circolare n. 11 del 14/05/2012 – Nuova disciplina in materia di accesso ai contributi all’editoria

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Il Consiglio dei Ministri di venerdì u.s. ha approvato il decreto legge che stabilisce i nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria per il 2013, di calcolo degli stessi per il 2012 e, contestualmente, ha approvato un disegno di legge che prevede una legge delega per la nuova disciplina del sistema a partire dall’esercizio 2014.

Dal momento della pubblicazione del decreto legge, l’iter parlamentare, chiaramente, si dovrà concludere in sessanta giorni, mentre per il disegno di legge il Parlamento non ha alcun termine cui attenersi.
E’ evidente che questa sarà la prima di una serie di circolari che proveranno a chiarire le modifiche apportate alla disciplina sui contributi, anche alla luce dei probabili interventi che interverranno, sia per il decreto legge, che per il decreto legislativo in sede parlamentare.

Per l’anno 2012 le regole rimarranno quelle attualmente in vigore, per cui si rimanda alle circolari nn 21, 22, 23 del 2010 che hanno trattato la disciplina introdotta dal Regolamento approvato con il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

Partiamo dall’analisi del decreto legge che, chiaramente, produce immediatamente i suoi effetti e che introduce le nuove regole per l’accesso ai contributi a partire dall’esercizio 2013. Generalmente nelle nostre circolari non ricorriamo a note, ma in questo caso lo abbiamo ritenuto necessario per fornire il testo integrale dell’articolo, quando necessario.
Il secondo comma dell’art. 1 interviene sul rapporto minimo tra copie tirate e copie distribuite. La prima fondamentale novità è che a partire dal 2013 il rapporto da mantenere diventa obbligatorio anche per i giornali organi di movimenti politici e di partiti politici in possesso della rappresentanza parlamentare o esentati dalla stessa in quanto avevano detto requisito nel 2005.
Inoltre, il rapporto tra copie distribuite e copie vendute viene, per tutti, elevato al 35 per cento per i giornali locali (era il 30 per cento) ed al 30 per cento per quelli nazionali (era il 15 per cento). Le testate nazionali sono quelle che vengono distribuite in almeno cinque regioni. Ma, importante modifica rispetto al testo del Regolamento attualmente in vigore, all’interno delle singole regioni devono essere distribuite almeno il 5 per cento della propria distribuzione totale. Inoltre, nella stessa domanda di contributi andranno evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l’eventuale affitto o l’acquisto della testata. In realtà, già oggi tutti gli atti relativi ai rapporti contrattuali inerenti la testata venivano trasmessi unitamente al resto della documentazione.
Il terzo comma dell’art. 1 definisce il concetto di copie distribuite. In realtà, il contenuto del nuovo testo ripercorre quanto già previsto dal Regolamento in relazione a tale fattispecie, con l’unica eccezione degli abbonamenti sottoscritti da un unico soggetto per una pluralità di copie. Intatti, per tali fattispecie la nuova norma prevede che le copie sono da considerarsi effettivamente distribuite laddove nell’ambito dell’abbonamento siano individuate con puntualità i soggetti destinatari e lo sconto non sia superiore al venti per cento rispetto al prezzo di copertina.
Molto importanti sono, invece le modifiche introdotte dal quarto comma dell’art. 1, con particolare riferimento alle lettera b . Mentre, infatti, quanto previsto dalla lettera a ripercorre esattamente la disciplina già in vigore, la lettera b impone come condizione per l’accesso ai contributi l’impiego di almeno cinque dipendenti, di cui tre giornalisti, per i quotidiani e di tre dipendenti, di cui due giornalisti, per i periodici. Detti dipendenti devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato. Si tratta di una norma molto importante sotto il profilo degli effetti concreti per i giornali di minori dimensioni, in quanto nella normativa previgente detto limite veniva applicato solo in presenza di contributi superiori a 2 mni di euro per i quotidiani e di 300 mila euro per i periodici.
Rimane, comunque, l’obbligo di sottoporre la diffusione del giornale alla certificazione rilasciata da una società iscritta alla Consob.

Qualche perplessità di natura giuridica nasce, invece, in relazione dalla lettura del quinto comma dell’art. 1 . Infatti, per le società editrici di quotidiani all’estero viene introdotto l’obbligo di stabilire la sede legale in Italia. A nostro avviso nasce un delicato problema di raccordo con la normativa degli altri Paesi, in quanto, anche alla luce dell’ordinamento italiano, il trasferimento di sede legale determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico. E tale fattispecie va vista anche alla luce del requisito dell’anzianità richiesto alle imprese. E’ evidente, comunque, che tale norma ha l’obiettivo dichiarato di facilitare i controlli e le verifiche da parte degli Uffici.
Il sesto comma estende il divieto di distribuzione degli utili anche alle società che editano giornali organi di partito.

Il settimo comma ha natura esclusivamente interpretativa e riguarda il credito di imposta sulla carta, chiarendo, ma era ovvio, che per le domande inviate si dovesse far riferimento alla data di invio e non a quella di ricezione. L’equivoco era nato da una circolare emanata dal precedente Capo Dipartimento nella quale era stato indicato come termine tassativo quello di ricezione da parte degli Uffici della documentazione, stravolgendo ogni principio in tema di diritto.

Il secondo articolo si occupa dei nuovi criteri di calcolo e di liquidazione dei contributi. Si segnala in premessa, circostanza fondamentale, che i nuovi criteri di calcolo si applicano già per l’esercizio 2012.
Il primo comma ribadisce in maniera perentoria che il diritto agli stessi è subordinato alle risorse stanziate sul relativo capitolo di bilancio e che l’eventuale insufficienza delle risorse determinerà il pagamento ridotto in maniera proporzionale.
Il secondo comma , invece, introduce la nuova disciplina, estremamente più stringente di quella previgente. I nuovi meccanismi di calcolo si applicano a tutte le imprese, comprese quindi che editano giornali organi di partito politico in possesso del requisito della rappresentanza parlamentare.

La principale modifica riguarda la tipologia di costi ammissibili che vengono individuati in maniera estremamente puntuale. Infatti, vengono ritenuti come ammissibili solo i costi sostenuti per il personale dipendente, per l’acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. In relazione ai costi del personale dipendente la norma prevede che il costo ammissibile non può essere superiore a 120.000 euro annui per ogni giornalista assunto ed ad euro 50.000 per ogni poligrafico, assunti con contratto a tempo indeterminato. In realtà, sembra più coerente la struttura della norma ipotizzare che detto limite vada riferito ai costi complessivamente ammissibili e non solo a quelli relativi ai dipendenti. Il contributo variabile, che non può, comunque, essere superiore a quello percepito per il 2010, è pari al 50 per cento dei costi ammissibili, nei limiti di un massimale di euro 2.000.000 per i quotidiani nazionali, euro 1.300.000 per i quotidiani locali, euro 300.000 per i periodici ed euro 1.000.000 per i quotidiani editi e diffusi all’estero. A detto contributo verrà aggiunto un contributo pari ad euro 0,20 per copia venduta dai quotidiani nazionali, euro 0,15 per i quotidiani locali ed euro 0,35 per i periodici. Tale contributo viene erogato subordinatamente alla presenza di un prezzo di copertina superiore a quello del contributo medesimo. Questa tipologia di contributo, comunque non potrà superare il valore di 3.500.000 per i quotidiani e di euro 200.000 per i periodici. In pratica, il contributo complessivo non potrà essere superiore ad euro 5.500.000 per i quotidiani nazionali, ad euro 4.800.000 per i quotidiani locali, ad euro 500.000 per i periodici ed ad euro 4.500.000 per i giornali di minoranze linguistiche.

Rimane fermo l’obbligo di assoggettare i bilanci ed il prospetto dei costi ad una relazione di certificazione da parte di società iscritta alla Consob.

Le nuove disposizioni , chiaramente, non si applicano alle imprese editrici di periodici possedute da cooperative, enti morali o fondazioni, cui viene destinata una quota del fondo pari al 5 per cento dell’importo complessivamente stanziato a favore della stampa.

Il quinto comma dell’art. 2 riduce lo stanziamento a favore delle agenzie d’informazione radiofoniche ad euro 800.000 . In maniera analoga, ossia con una riduzione del livello d’intervento interviene il sesto comma in relazione alle emittenti radiofoniche ed alle emittenti satellitari organi di movimenti politici

Il settimo comma introduce una norma di chiarimento sul termine del procedimento amministrativo che viene stabilito nel 31 marzo dell’anno successivo a quello della presentazione delle domande, riservando, comunque, al Dipartimento la facoltà di emettere entro tale data provvedimenti che prevedano la ripetizione delle somme eventualmente indebitamente percepite .

L’ottavo comma introduce a carico dei rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell’editoria presenti in Commissione l’applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215. Tale norma, di raffinatissima scrittura, deve essere vista come di buon auspicio per i rappresentanti delle categorie presenti in Commissione. Infatti, come ben noto, la legge 20 luglio 2004, n. 215 si applica ai titolari di cariche di Governo.

L’articolo 3, invece, va visto con grande favore perché consente a tutte le imprese editrici che hanno che hanno percepito i contributi per l’esercizio 2011 di passare all’edizione online, mantenendo il diritto ai contributi.
Il primo comma prevede che la testa debba, comunque, essere accessibile online, anche non a titolo oneroso. Andrebbe forse chiarito il significato delle quattro pagine quotidiane per le edizioni digitali, il quanto le stesse, notoriamente, non hanno pagine. E riteniamo che qualche problema in fase applicativa, proprio attesa la peculiarità dell’online, potrebbe nascere in relazione alle periodicità minime previste.
Nell’ipotesi di passaggio al digitale, inoltre, è possibile ridurre la periodicità prevista .
Nell’ipotesi di edizione digitale il contributo è calcolato in ragione del 70 per cento dei costi sostenuti, cui va aggiunto un contributo pari ad euro 0,1 per ogni abbonamento digitale sottoscritto. Nell’ipotesi in cui l’edizione digitale sia complementare a quella cartacea i costi si cumulano, fermi rimanendo i tetti massimi stabiliti.
Il quarto comma dell’art. 3 prevede che a partire dai contributi relativi all’esercizio 2013 le testate digitali per essere ammesse ai benefici di legge debbono passare ad un sistema di gestione dei contenuti digitali avanzato .
In relazione alla tipologia dei costi ammissibili il comma sei rimanda ad un D.P.C.M. da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 4 del decreto legge interviene sul sistema di distribuzione della stampa quotidiana e periodica. In pratica, dal 2013 sarà obbligatorio, non solo per i giornali ammessi a contributo, tracciare le forniture ed i resi attraverso l’utilizzo del codice a barre. Si tratta dell’informatizzazione delle rete di vendite e dell’intera filiera distributiva. Al fine di favorire tale processo, è stato introdotto un credito d’imposta di cui dovrebbero fruire le rivendite ed i distributori locali. Per detta misura è stato stanziato un fondo pari a 10 milioni di euro.

Il terzo comma dell’art. 4 fa una ricognizione nel mostruoso pasticcio delle tariffe postali dei primi mesi del 2010 e determina un risparmio di spesa nei confronti delle Poste, liberando risorse da destinare al Dipartimento informazione ed editoria per il fabbisogno per i contributi diretti.
Il quarto comma introduce una norma di principio rivolta ad aprire alla rete di vendita la possibilità di fornire i servizi erogati dalla pubblica amministrazione (ad esempio pagamento delle tasse o altri servizi), ma condiziona tale fattispecie alla creazione di un sistema informatico che garantisca la sicurezza e l’integrità dei dati e l’operatività su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 5 si occupa della pubblicità istituzionale. Il primo comma attribuisce al Dipartimento informazione ed editoria la funzione di fornire entro il 30 aprile di ogni anno a tutte le amministrazioni centrali dello Stato i criteri e le indicazioni per effettuare la spesa, in un’ottica di efficienza.
Il secondo comma prevede che le concessionarie di pubblicità applichino per l’acquisto della pubblicità istituzionale la tariffa basata sul costo più basso applicato sul mercato, al momento della stipula dell’accordo quadro.
L’articolo 6, infine, abroga le norme del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010 n. 223 non compatibili con il presente decreto legge. Inoltre, abroga la norma che prevede che la pubblicità non possa superare il 30 per cento dei costi ammissibili e, per i periodici editi da società partecipati da cooperative, fondazioni ed enti morali il 40 per cento dei costi.

Terminata una prima disamina del decreto legge, che, ricordiamo, è immediatamente efficace e si applica per i criteri di calcolo dal 2012 e per i parametri per l’accesso dal 2013, passiamo al disegno di legge.
Ricordiamo che l’articolo 29, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto che a partire dall’esercizio 2014 i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 250 debbano essere sostituiti da nuove misure di intervento.
E’ evidente che il disegno di legge sarà sottoposto alla normale dialettica parlamentare e che, pertanto, avrà tempi diversi.

L’art. 1 prevede una delega al Governo a legiferare in materia con decreti legislativi che tengano conto delle seguenti priorità:
a) razionalizzare e riordinare la normativa di settore, attraverso una migliore individuazione dei soggetti beneficiari ed introducendo forme di sostegno per la lettura, l’innovazione, la nascita di nuove imprese e la multimedialità.
b) ridefinire le categorie di soggetti destinatari dei contributi, con particolare riguardo ai quotidiani e periodici di consolidata tradizione e valore politico culturale ed alle testate espressione di comunità locali;
c) evitare che il contributo possa, per qualsiasi impresa, eccedere il valore del fatturato;
d) prevedere forme particolari di sostegno per le rivista di alta cultura che verranno iscritte in un apposito Registro;
e) ridefinire il quadro delle competenze in materia di politiche di sostegno all’editoria, di comunicazione istituzionale, di tutela del diritto d’autore e di promozione della lettura.
L’attività di individuazione dei parametri per il futuro accesso ai contributi verrà delegata ad una Commissione composta da cinque membri di riconosciuta competenza e qualificazione. Detta Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Infine i decreti legislativi saranno sottoposti al parere, non vincolante, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni Parlamentari.
E’ evidente che questa sarà la prima di una serie di circolari con le quali entreremo nel merito delle singole novità introdotte.

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