Netta separazione tra le attività libere e quelle riservate per legge agli iscritti agli Albi. La consulenza fiscale ricade nel primo gruppo e quindi può essere esercitata da un tributarista non appartenente ad un Ordine. A riaffermare la libertà di prestazione per materie non coperte da riserva di legge è stato il Tribunale di Belluno, con la sentenza 124 depositata il 15 marzo 2011, su ricorso di un tribunale iscritto alla Lapet cui non era stata pagata la parcella da parte del cliente in quanto non iscritto all’Albo.
Sulla scia della precedente sentenza della Cassazione – n. 14085 del 2010 – il Tribunale di Belluno ha ritenuto che “nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione. Ne discende che il professionista “ha il diritto al compenso per l’attività svolta nell’interesse della convenuta”.
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