Con una sentenza del 26 novembre scorso il Tribunale di Mantova ha affermato che “il provider deve rispondere del danno non patrimoniale cagionato per non aver adottato strumenti preventivi idonei a impedire la diffusione di inserzioni lesive di diritti di terzi”.
La sentenza è stata emessa a seguito della denuncia di una donna che aveva scoperto che su un sito era comparso un annuncio dal contenuto erotico contenente anche una sua foto ed il suo numero di telefono. Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento della vittima perché il ‘content provider’ aveva reso possibile l’illecito perpetrato da terzi.
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