Categories: Giurisprudenza

TARIFFE PROFESSIONALI: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Ok del Consiglio di Stato, con Parere 21 giugno 2012, n. 3126, allo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia.
In particolare, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha espresso parere favorevole indicando alcuni suggerimenti e modifiche auspicabili:

•si ravvisa l’opportunità di inserire nell’art. 1 un nuovo comma che preveda l’obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l’assenza di prova sull’aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare;

•appare preferibile, anche per maggiore trasparenza nei confronti del cliente, modificare il comma 2 dell’art. 1 nel senso che il compenso è unitario e omnicomprensivo e comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso;

•si suggerisce, vista anche la particolare situazione economica, di non adeguare necessariamente le tariffe all’incremento Istat per le professioni liberali: “l’adeguamento può anche avvenire in misura inferiore all’indice Istat soprattutto in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria. Tali considerazioni sono ancor più valide oggi con l’aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a suggerire di contenere l’adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in misura inferiore a quello indicato dall’amministrazione”.;

•nelle tabelle si deve “evitare l’utilizzo di forcelle numeriche o percentuali e indicare solo il valore numerico o percentuale medio, sul quale opereranno gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo”;

•anche se la maggiore o minore durata del processo non è elemento nella piena disponibilità del professionista, dipendendo in gran parte dall’autorità giudiziaria, il radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento è l’inserimento nell’art. 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale (aumento del compenso) in caso di rapidità del giudizio, dipendente da scelte processuali dell’avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti accelerati o rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di ostacolo alla accelerazione del giudizio.

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