Statuto cooperative giornalistiche (S.p.A.)

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1945
STATUTO
TITOLO I
Denominazione-durata-sede
Articolo 1
Denominazione

1.1 La società è denominata ” società cooperativa” ed è costituita ai sensi dell’art. 2519 – 1° comma e ai sensi dell’art. 6 della legge n. 416/81 e successive modificazioni.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell’Organo amministrativo nell’apposito albo previsto dall’art. 2512 Cod. civ.

Articolo 2
Durata

2.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 3
Sede

3.1 La società ha sede in……………….., all’indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese e potrà costituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all’estero.

Titolo II
Scopo – oggetto sociale
Articolo 4
Scopo-oggetto

4.1 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di raggiungere adeguati livelli professionali giornalistici attraverso la gestione in forma associata dell’impresa editoriale.

4.2 La cooperativa ha scopo mutualistico ai sensi degli artt. 2511 e s.s. del Cod. civ.

4.3 L’attività che costituisce l’oggetto sociale è rappresentata dall’esercizio dell’impresa editoriale e tipografica, attraverso l’edizione di giornali quotidiani e periodici, libri e agenzie d’informazioni; inoltre, la società ha per oggetto l’esercizio di attività di service editoriale, di comunicazione anche per conto terzi, nonché la produzione di contenuti informativi, la fornitura di contenuti e quant’altro reso disponibile dalle attuali e future tecnologie, nel pieno rispetto della legislazione in materia di editoria ed informazione.

4.4 Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società potrà acquistare o prendere in gestione testate, marchi editoriali ed ogni altro strumento di comunicazione idoneo a veicolare le informazioni prodotte o altre attività economiche nel campo dell’informazione già esistenti o di nuova costituzione, purché afferenti il campo sopra esemplificato.

4.5 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili all’esercizio dell’attività di cui all’oggetto sociale ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 52 del 31 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

4.6 La società potrà, inoltre, quale attività non prevalente, strumentale all’attività dell’oggetto sociale e con divieto esplicito di ogni esercizio nei confronti del pubblico, compiere tutti quanti gli atti occorrenti a giudizio dell’Organo amministrativo, e così, tra l’altro:

compiere operazioni commerciali e industriali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio) ipotecarie ed immobiliari comprese l’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo, all’uopo, le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali (le operazioni di cui ai due capoversi che precedono sono limitate a quelle strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale);
concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di soci e anche di terzi;
assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2361 del Cod. civ.;
partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese;
acquistare, prendere in fitto o in leasing tutte le attrezzature e gli impianti ritenuti necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.
4.7 Per il perseguimento dell’oggetto sociale, la cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni, aventi natura di lavoro subordinato, coordinato, autonomo o a progetto, anche da parte di terzi non soci, fermo rimanendo il rispetto del principio mutualistico di cui agli artt. 2511 e s.s. del Cod. civ..

4.8 La società si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

TITOLO III
SOCI
Articolo 5
Qualità dei soci

5.1 Sono soci i titolari di azioni del capitale sociale che prestino attività lavorativa all’interno della cooperativa e che siano interessati al raggiungimento dell’oggetto sociale.

5.2 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.3 Possono essere soci giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che abbiano maturato esperienze professionali nei settori di cui alle attività che costituiscono l’oggetto sociale della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Possono, inoltre, essere soci persone fisiche non giornalisti in numero strettamente necessario al funzionamento dell’impresa. A titolo esemplificativo, possono essere ammessi poligrafici, grafici e amministrativi.

5.4 I giornalisti, aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa, possono diventare soci dell’impresa dietro semplice richiesta, mediante il pagamento della relativa quota sociale.

5.5 Il domicilio dei soci, degli amministratori, degli eventuali sindaci e dell’eventuale Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6
Categoria speciale di soci

6.1 L’Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell’interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell’impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 6.1, l’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 6.1, l’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che siano in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione dell’Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 43, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, fissandone il termine;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;

c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci né essere rappresentato.

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un quinto dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Cod. civ.

6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirale del suddetto termine.

6.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 13.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all’inserimento nell’impresa: l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa; l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare entro il termine perentorio di sei mesi prima dalla scadenza del periodo indicato al precedente comma 4, lettera a, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto e l’eventuale interesse della società, fermo rimanendo quanto previsto all’art. 5.4.

6.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7
Ammissione alla cooperativa

7.1 Chiunque intenda essere ammesso come socio è tenuto a presentare all’Organo amministrativo domanda scritta con:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;

b) l’indicazione della effettiva attività di lavoro esercitata;

c) l’ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti e l’inesistenza di cause di incompatibilità, secondo criteri non discriminatori, delibera sulla domanda di ammissione, fermo quanto detto per i giornalisti dipendenti che facciano domanda di ammissione, di cui al comma 5.4. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui al comma 9.2.

7.3 Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

7.4 I soci sono obbligati:

al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti;
all’osservanza dello statuto, dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 43 del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
7.5 Per l’ipotesi dei soci di cui al precedente art. 6, la procedura di ammissione è la medesima. Tuttavia, nell’ipotesi di specie, l’Organo amministrativo nella comunicazione di ammissione dovrà definire la categoria speciale di iscrizione, richiamare l’attenzione sui regolamenti di cui all’art. 43 ed effettuare relativa annotazione sul libro soci.

Articolo 8
Divieto di concorrenza

8.1 E’ fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative giornalistiche che perseguano identici scopi sociali ed esercitino un’attività concorrente, salvo autorizzazione dell’Assemblea dei soci. In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa.

TITOLO IV
CAPITALE SOCIALE
Articolo 9
Capitale sociale

9.1 Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore o superiore a quanto stabilito dalla legge e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo.

9.2 I corrispettivi delle azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all’atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini stabiliti dall’Organo amministrativo.

Art. 10
Finanziamenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti solo a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. In assenza di apposita deliberazione Assembleare i finanziamenti ed i versamenti da parte dei soci si intendono sempre non rimborsabili e da destinare a patrimonio netto.

Per i finanziamenti dei soci con obbligo di rimborso l’assemblea dei soci provvederà ad approvare un regolamento interno, così come previsto dalle disposizioni di legge, e non verrà mai superato il limite individuale previsto dalla legge 59/92, fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 42.5 del presente statuto.

TITOLO V
RECESSO-ESCLUSIONE-MORTE DEL SOCIO
Articolo 11
Perdita della qualità di socio

11.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 12
Recesso del socio

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 2437 del Cod. civ., il socio può recedere nell’ipotesi che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) non voglia più partecipare al raggiungimento degli stessi.

12.2 I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell’art. 45 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e s.s. Cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’art. 2497 quater Cod. civ.

12.4 Il recesso diventa efficace al positivo accoglimento della domanda da parte dell’organo amministrativo.

Articolo 13
Esclusione del socio

13.1 L’esclusione è deliberata dall’Organo amministrativo, ai sensi del secondo comma dell’art. 2533 del Cod. civ. nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 43;

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) interdetto o inabilitato;

e) dichiarato fallito;

f) condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

g) che si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

h) che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 8;

i) che, nell’esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale grave inadempimento, come delimitato dall’art. 1455 del Cod. civ.

13.2 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 14
Procedura inerente il recesso e l’esclusione del socio

14.1 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata R/R. Nell’ipotesi di recesso per le ragioni di cui al secondo ed al terzo comma dell’art. 12, la lettera deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della categoria della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

14.2 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l’Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all’Organo amministrativo.

14.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.4 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate dall’Organo amministrativo ai soci destinatari, mediante raccomandata R/R, entro sessanta giorni dalla decisione, invitando l’interessato a proporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata.

14.5 In ogni caso il socio può, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione contro la deliberazione di esclusione davanti al Tribunale.

14.6 Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tale materia potranno essere demandate alla decisione arbitrale del Collegio, regolato dall’art. 45 del presente statuto.

Articolo 15
Rimborso delle azioni

15.1 I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso delle azioni di capitale secondo quanto previsto dall’art. 2535 del Cod. civ. Attesa la natura mutualistica della società e l’esclusione esplicita di ogni distribuzione di utili, la quota rimborsata non può mai essere superiore a quella effettivamente versata.

15.2 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dal momento della richiesta di rimborso.

15.3 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nei precedenti commi.

15.4 I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

15.5 Gli eredi del socio deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la titolarità del diritto e l’individuazione di un unico delegato alla riscossione.

15.6 Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno destinate con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO VI
Soggezione ad attività di direzione e coordinamento
Articolo 16
Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

16.1 La cooperativa, laddove si trovasse nell’ipotesi di cui all’art. 2497 e seguenti cod civ., deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’art. 2497 bis, comma secondo Cod. civ., la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
Assemblee ordinarie e straordinarie
Articolo 17
Competenze dell’Assemblea ordinaria

17.1 L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l’Assemblea ordinaria:

a. approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

b. autorizza gli atti di amministrazione di cui all’art. 30.2 del presente statuto.

17.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’Assemblea ordinaria:

a. l’approvazione del bilancio e la relativa deliberazione in merito alla destinazione degli utili sulla scorta della relazione dell’Organo amministrativo;

b. la nomina e la revoca degli amministratori; se istituiti, la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e, se nominati, dei sindaci;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e, se nominati, dei sindaci;

e. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall’Organo amministrativo.

Articolo 18
Competenze dell’Assemblea straordinaria

18.1 Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dalla lettera l, comma 30.3 del presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto;

d. l’approvazione dei regolamenti per il funzionamento della società.

18.2 L’attribuzione all’Organo amministrativo di delibere che per legge spettano all’Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell’Assemblea, che mantiene la facoltà di deliberare in materia.

Articolo 19
Convocazione dell’Assemblea

19.1 L’Assemblea deve essere convocata dall’Organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

19.2 L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

19.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea laddove ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci. Se gli amministratori o, in loro vece, il collegio sindacale, se costituito, non provvedono si applica l’art. 2367 cod. civ.

19.4 L’avviso di convocazione deve indicare:

– il luogo in cui si svolge l’Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

– la data e l’ora di convocazione dell’Assemblea;

– le materie all’ordine del giorno;

– se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;

– le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

19.5 L’Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’ Assemblea.

19.6 Anche in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti dell’Organo amministrativo e dei componenti dell’Organo di controllo, se costituito.

19.7 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20
Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

20.1 Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Nell’avviso, inoltre, può essere fissata una data di convocazione ulteriore dell’Assemblea che non può tenersi il medesimo giorno di quella di precedente convocazione. L’avviso può indicare al massimo una data per l’Assemblea successiva alla seconda e le assemblee in seconda o in ulteriore convocazione devono svolgersi entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Articolo 21
Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci.

21.2 L’Assemblea ordinaria in seconda e in ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

21.3 L’Assemblea ordinaria, in prima, in seconda e in ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, in proprio o per delega.

Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto dei soci.

Articolo 22
Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

22.1 L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci.

22.2 In seconda ed in ulteriore convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di almeno un terzo dei soci per le delibere inerenti:

a. il cambiamento dell’oggetto sociale;

b. la trasformazione;

c. lo scioglimento anticipato;

d. la proroga della durata;

e. la revoca dello stato di liquidazione;

f. il trasferimento della sede sociale all’estero.

22.3 L’introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 12.2 del presente statuto.

Articolo 23
Norme per il computo dei quorum

23.1 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente dell’Assemblea.

23.2 I soci che non possono esercitare il diritto di voto vengono computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo; i medesimi soci (salvo diversa disposizione di legge) e quelli che non possono esercitare il diritto di voto a seguito della dichiarazione degli stessi di sussistenza di conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all’ approvazione della delibera.

23.3 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell’Assemblea; in tal caso, la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

23.4 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all’inizio dell’Assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell’Assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 24
Rinvio dell’Assemblea

24.1 Qualora almeno un terzo dei soci intervenuti, in proprio o per delega, dichiari di non essere sufficiente informato sugli argomenti all’ordine del giorno e chieda il rinvio dell’assemblea, il Presidente deve rinviare la medesima assemblea a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 25
Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

25.1 Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

25.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta.

25.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente nell’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che abbia diritto al voto e che non sia membro dell’Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale, se costituito. Ciascun socio può rappresentare non più di due soci. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

25.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 26
Presidente e segretario dell’Assemblea. Verbalizzazione

26.1 L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

26.2 L’Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’ identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell’Assemblea;

b) l’identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Articolo 27
Procedimento Assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L’Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 Qualora il verbale dell’Assemblea non sia redatto da un notaio, l’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’ identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

27.3 In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28
Modalità di voto

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 29
Annullamento delle deliberazioni Assembleari

29.1 L’azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che, pur essendo presenti alla relativa Assemblea, non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando venga proposta da almeno un terzo dei soci aventi il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Organo amministrativo

Articolo 30
Competenza e poteri dell’Organo amministrativo

30.1 La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

30.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

a) cessione dell’unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 10 (dieci) per cento del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.

30.3 L’Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, della natura mutualistica e delle attività che costituiscono l’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all’Assemblea. A titolo di esempio, spetta all’Organo amministrativo:

a) convocare l’Assemblea dei soci;

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

c) redigere i bilanci nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio che deve indicare, tra l’altro, specificamente, i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società;

d) predisporre i regolamenti interni per il funzionamento della società, previsti dal presente statuto, al successivo art. 43;

e) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni operazione presso istituti di credito; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche affidati, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e sottoscrivere cessioni di crediti e mandati irrevocabili all’incasso di crediti sociali a favore di istituti di crediti o altri creditori della società;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società o altri soggetti terzi, strumentalmente al conseguimento dell’oggetto sociale;

g) nominare procuratori e direttori per determinati atti o categorie di atti;

h) conferire procure speciali a consulenti, professionisti e dipendenti per curare determinati affari;

i) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, giornalisti, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di propria competenza, definendone i limiti ed i controlli;

l) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

m) istituire e sopprimere sedi secondarie;

n) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;

o) trasferire la sede sociale all’interno dello stesso comune.

Articolo 31
Divieto di concorrenza

31.1 Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’art. 2390 Cod. civ.

Articolo 32
Composizione dell’Organo amministrativo

32.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

Articolo 33
Nomina e sostituzione dell’Organo amministrativo

33.1 Spetta all’Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell’Organo amministrativo.

33.2 Gli amministratori devono essere scelti tra i soci e durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

33.3 Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l’intero consiglio di amministrazione decade. La convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione è di competenza del Presidente del consiglio di amministrazione decaduto, anche se dimissionario. In assenza della convocazione entro quindici giorni da parte del Presidente del consiglio di amministrazione, tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed i componenti del collegio sindacale, se costituito, sono solidalmente responsabili nei confronti della società e dei terzi. In quest’ipotesi, comunque, tutti i soci possono convocare l’Assemblea presso la sede legale della società.

Articolo 34
Presidente del consiglio di amministrazione

34.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l’ Assemblea.

34.2 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

34.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 35
Organi delegati

35.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 Cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuno dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi componenti.

35.2 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

35.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

35.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’art. 2381, comma quarto Cod. civ.

35.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all’Organo di controllo, se nominato, con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 36
Delibere del consiglio di amministrazione

36.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell’ avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale, se costituito, o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

36.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

36.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

36.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per gli eventuali sindaci.

36.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

36.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all’art. 27.2 del presente statuto.

36.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale, se nominato;

36.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall’ amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

36.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 37
Rappresentanza sociale

37.1 L’Amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti, attive e passive.

37.2 Per tutti gli atti, nonché per tutti quelli occorrenti per l’esecuzione delle proprie deliberazioni, compresa la facoltà di riscuotere e quietanzare, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, l’amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione ha firma libera.

Articolo 38
Remunerazione degli amministratori

38.1 All’Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso determinato dall’Assemblea all’atto della nomina.

38.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se istituito, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall’Assemblea.

38.3 L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Organo di controllo

Articolo 39
Collegio sindacale

39.1 Il Collegio sindacale deve essere nominato se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell’art. 2477 del Cod. civ. o per volontà espressa dell’Assemblea dei soci, che ne determina il compenso per tutta la durata dell’incarico.

39.2 Il collegio sindacale, se costituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

39.3 I sindaci sono eletti secondo le previsioni del secondo comma dell’art. 2397 del Cod. civ., anche tra i non soci.

39.4 I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

39.5 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

39.6 I sindaci scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

39.7 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

39.8 Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 27.2 del presente statuto.

Articolo 40
Il controllo contabile e il Revisore contabile

40.1 Il Revisore contabile deve essere nominato se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell’art. 2477 del Cod. civ. o per volontà espressa dell’Assemblea dei soci, che ne determina il compenso per tutta la durata dell’incarico.

40.2 Se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell’art. 2477 del Cod. civ., il controllo contabile, in alternativa al Revisore contabile, può essere affidato al Collegio sindacale, che, pertanto, deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio, se costituito, o il Revisore contabile, se nominato, esercita il controllo contabile:

– verificando nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

– verificando se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

– esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

40.3 L’attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

40.4 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile della società medesima dovrà essere affidato ad un Revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

40.5 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell’incarico, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la responsabilità e la attività del Revisore contabile o della società di revisione sono regolati dagli articoli 2409 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del Cod. civ.

TITOLO VIII
PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO ED UTILI
Articolo 41
Patrimonio sociale

41.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale di cui all’art. 9 del presente statuto;

b) dalla riserva legale formata con le azioni percentuali degli utili netti annuali, di cui all’art. 42.4, lettera a, con i residui delle azioni eventualmente non richieste in rimborso nei tempi stabiliti dai soci receduti o esclusi e dagli eredi dei soci deceduti, di cui all’art. 15;

c) dalla riserva statutaria, formata con le azioni percentuali degli utili netti di cui al successivo art. 42.4, lettera c;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

41.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della cooperativa.

Articolo 42
Bilancio e utili

42.1 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

42.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall’Organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società.

42.3 Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell’art. 2364 del Cod. civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in base a motivata deliberazione, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

42.4 L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinando:

a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;

b) una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge secondo quanto disposto al comma 2, art. 2545-quater del Cod. civ.;

c) quanto residua al fondo di riserva statutaria.

42.5 E’ esclusa qualsiasi distribuzione degli utili e delle riserve a qualunque titolo accantonate fino allo scioglimento della società; è, inoltre, prevista la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale effettivamente versato – al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative, come previsto al successivo art. 44 del presente statuto. Inoltre, per patto espresso è fatto divieto di remunerare gli strumenti offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

42.6 Ai sensi e per gli effetti del numero 8 del terzo comma dell’art. 2521 del cod. civ. non è prevista la ripartizione di ristorni a favore dei soci.

42.7 Atteso il divieto di distribuzione degli utili di cui al precedente articolo 42.5, si precisa in relazione alle disposizioni di cui all’art. 2514 del Cod. Civ. relative ai requisiti per la mutualità prevalente che oltre a non essere previsti dividendi da distribuire, non vi è alcuna ipotesi di remunerazione degli strumenti finanziari effettivi in sottoscrizione ai soci cooperatori.

TITOLO IX
REGOLAMENTI
Articolo 43
Regolamenti della cooperativa

43.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, il rapporto tra soci e società, il rapporto con i soci di cui all’art. 6 sono disciplinati da regolamenti interni da compilarsi dall’Organo amministrativo e da approvarsi, poi, dall’Assemblea straordinaria.

TITOLO X
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 44
Scioglimento e liquidazione

44.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per volontà dell’Assemblea.

44.2 L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

44.3 In caso di cessazione della cooperativa, l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell’ordine:

a) al rimborso delle azioni di capitale sociale effettivamente versate dai soci;

b) il residuo verrà devoluto per intero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all’art. 11, legge 31 gennaio 1992, n.59, essendo esplicitamente esclusa ogni distribuzione degli utili a qualsiasi titolo eventualmente accantonati negli esercizi precedenti.

TITOLO XI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO
Articolo 45
Clausola compromissoria

45.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

45.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

45.3 Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

45.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.

45.5 Resta salvo quanto disposto dall’art. 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

45.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

45.7 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5

Articolo 46
Rinvio

46.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Cod. civ. e delle altre leggi in materia di cooperazione ed informazione.

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