Categories: Giurisprudenza

STARTUP INNOVATIVE E LAVORO A TERMINE: DEROGHE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA

Startup innovative e lavoro a termine: scattano le deroghe alla disciplina ordinaria.
Tra le misure urgenti messe a punto per la crescita del Paese con il varo del decreto legge 179/2012 (decreto sviluppo bis), un potenziale strumento di sviluppo economico è rappresentato dalle cosiddette “startup innovative”, società di capitali residenti in Italia e operanti nel settore dell’innovazione tecnologica, seguite, passo passo, da una normativa ad hoc finalizzata alla “creazione” di un nuovo tipo di imprenditoria, più flessibile.
Tale disciplina, tuttavia, ha un “termine di scadenza”. Le eccezioni, infatti, trovano applicazione per 4 anni dal momento della costituzione della società, per 3 anni se la startup è stata costituita entro i 3 anni precedenti, o per due se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.
Per tali tipologie di società, in parziale deroga alla disciplina generale in materia di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001), il ricorso al contratto a termine è sempre possibile (indipendentemente dall’esistenza di particolari ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo), purché le mansioni non differiscano dall’oggetto sociale dell’impresa; così come è sempre possibile poter avviare un nuovo rapporto di lavoro a termine senza attendere l’ordinario periodo previsto dalla disciplina ordinaria.
Relativamente alla durata, invece, il contratto a termine per una startup innovativa può essere stipulato per un intervallo temporale minimo di 6 mesi ed uno massimo di 36 mesi, ferma restando la possibilità di concludere – oltre al limite massimo di durata previsto – un successivo contratto a termine fino al raggiungimento della durata massima di 4 anni.
Un’ulteriore divergenza dalla disciplina ordinaria riguarda, infine, il trattamento retributivo dei lavoratori delle startup innovative, suddiviso in una parte fissa, erogata in linea con quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi applicabili, e in una variabile, finalizzata a premiare la produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro.

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