Il Garante, intervenuto a seguito di segnalazioni e notizie di stampa, ha detto no all’uso generalizzato delle impronte digitali perché eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalle scuole di controllare le presenze sul posto di lavoro e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice. Come più volte precisato dal Garante, infatti, l’impiego di dati così delicati può essere ritenuto lecito solo in specifici casi: ad esempio, per accedere ad aree aziendali riservate in cui si svolgono particolari attività o a imprese collocate in zone a rischio.
Per controllare il rispetto dell’orario di lavoro – ha affermato il Garante – la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà individuale e della dignità del lavoratore. L’Autorità, infine, ha dichiarato illecito e ha vietato anche l’uso delle immagini raccolte tramite un impianto di videosorveglianza installato all’interno di uno dei due licei, all’insaputa di docenti, personale Ata e studenti. Il divieto riguarda il trattamento effettuato nel periodo antecedente alla sua disattivazione da parte della Direzione territoriale del lavoro per violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.
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