S 1195. I DETTAGLI E I COMMENTI DELL’ART. 13 (Contributi tv locali)

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Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia . In discussione alla X Commissione del Senato – Art. 13 Contributi tv locali

L’articolo 13 reca disposizioni sul Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dall’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 112/2008, nonché finanziamenti per l’emittenza locale e in ordine al versamento ed alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali sleali. Il comma 1 destina le risorse di cui all’articolo 148 della legge 388/2000, al netto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo in esame, ad incrementare il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dall’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 112/2008.
L’articolo 148, della citata legge 388/2000, al comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori. Il successivo comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”.
Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità antitrust, si ricorda, in via
generale, che con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è stata introdotta nell’ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi
stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 TCE). La legge individua le fattispecie
anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all’istituzione di un organo di tutela e di
promozione dei meccanismi concorrenziali, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti
sono definiti dall’art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti, in particolare, poteri sanzionatori in
ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.
Riguardo alle operazioni di concentrazione, l’articolo 19 della legge 287/90 prevede, al comma 1, sanzioni
pecuniarie, la cui misura varia in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla tra l’1 e il 10 %, nelle ipotesi:
• di operazioni effettuate in violazione del divieto imposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 18, co. 1. La sanzione è comminata in conseguenza dell’esito dell’istruttoria avviata dall’Autorità, in base a quanto previsto dall’art. 16.
Le modalità di svolgimento dell’istruttoria sono disciplinate dall’art. 14 della stressa Legge 287. A tal proposito, la norma da ultimo citata, al comma 5, prevede che l’Autorità possa comminare sanzioni amministrative pecuniarie pari a fino a 25.823 euro a coloro i quali, su richiesta della stessa Autorità, si rifiutino, o omettano senza giustificato motivo di fornire informazioni; ovvero possa comminare sanzioni pecuniarie fino a 51.645 euro a coloro i quali forniscono informazioni o documenti non veritieri.

• di inottemperanza alla prescrizione dell’Autorità di ripristinare le condizioni di concorrenza, previste dall’art. 18, comma 3, laddove le operazioni di concentrazione siano state già realizzate.

Lo stesso articolo 19, al comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, fino all’1 per cento del
fatturato maturato nell’anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione, in aggiunta alle
sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto nel comma 1, nel caso in cui le imprese si
sottraggano all’obbligo, previsto dall’art. 16 co. 1 della legge n. 287, di comunicare preventivamente le
operazioni di concentrazione.

Con riferimento alle intese restrittive della libertà di concorrenza e all’abuso di posizione dominante,
l’articolo 15, come modificato da ultimo dall’articolo 11 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, prevede
che l’Autorità, qualora ravvisi un’infrazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
ovvero del divieto di abuso di posizione dominante, rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3 della
legge n. 287, fissi alle imprese e agli enti interessati un termine per l’eliminazione delle infrazioni. Nel
caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida può essere
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato
nell’ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida.
È inoltre prevista, in caso di inottemperanza della diffida, una sanzione fino al dieci per cento del
fatturato, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata già la sanzione di cui al comma 1, di importo non
inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato,
come individuato al comma 1.
Da ultimo si segnala il riconoscimento di poteri sanzionatori in materia di conflitto di interessi,
attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge
20 luglio 2004, n. 215.

L’articolo 81, commi 29 e 30, del citato decreto-legge 112/2008, istituisce e disciplina il Fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti .

Il comma 29 stabilisce che le finalità di tale Fondo speciale riguardano: il soddisfacimento delle
esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei
cittadini meno abbienti.

Il comma 30 prevede che il finanziamento del citato Fondo avvenga attraverso:

a) le somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 83, comma
22, del presente decreto;
b) le somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato concernente incentivi fiscali a favore di
taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla decisione C(2008)869
def. dell’11 marzo 2008 della Commissione europea incompatibile con il mercato comune;

c) le somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 82, commi 25 e
26, del medesimo decreto-legge;

d)trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) versamenti effettuati, a titolo spontaneo e solidale, da chiunque, ivi inclusi, in particolare, le
società e gli enti operanti nel comparto energetico.

Il comma 2 dispone che le risorse di cui al comma 1, relative a somme riassegnate nel corso
dell’anno 2008, permangono nella disponibilità del ricordato Fondo per iniziative a vantaggio
dei consumatori, per complessivi 25.066.556 di euro.
Il comma 3 prevede un incremento, per l’anno 2008, del finanziamento destinato alle
emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 (legge
finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie.
L’incremento è di 40 milioni di euro, di cui 6,2 milioni di euro mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 148 della legge 388/2000 e a valere sulle risorse
di cui alla medesima legge che è stata illustrata in relazione al comma 1, dell’articolo oggetto
della presente scheda di lettura.

I contributi sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001).
Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel
rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.
L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.
Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale.
L’articolo 80, comma 35, della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, prevedendo -limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.
L’articolo 4, comma 5, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il
finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.
L’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.
L’articolo 1, comma 1244, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato il finanziamento in 30 milioni di euro per l’anno 2007, 45 milioni di euro per l’anno 2008 e 35 milioni di euro per l’anno 2009 .
Infine, l’articolo 2, comma 296, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto un incremento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2008, e di ulteriori 5 milioni di euro per il 2009.
I criteri per l’assegnazione dei contributi sono stati definiti dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292/2004 (recante Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998), sulla base delle indicazioni fornite nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (di cui alla delibera n. 68/1998 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). L’articolo 1, comma 4, di tale regolamento stabilisce che l’ammontare annuo dei contributi viene ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella ripartizione si deve dare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevato indice di disoccupazione.
La ripartizione dei contributi secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome (di cui al D.M. n. 292/2004 sopra citato) deve essere effettuata entro il 30 maggio di ogni anno ed attribuendo in via provvisoria, a tali enti un importo pari al 90 per cento della somma assegnata nell’anno precedente, e procedendo poi alla rideterminazione definitiva a seguito delle risultanze dei conteggi ufficiali.
Il comma 4 reca disposizioni in ordine al versamento ed alla destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche
commerciali sleali. Le sanzioni sono previste dai decreti legislativi 145/2007 e 146/2007.

Il comma in esame dispone:

• il versamento dei proventi ad uno specifico fondo di tesoreria intestato all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato;
• la destinazione delle somme al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato;
• il limite al versamento dei proventi con la predetta destinazione, individuato con riferimento al
minimo edittale delle sanzioni che l’articolo 27, comma 9, del codice del consumo (decreto
legislativo 2005/20661) fissa per le infrazioni di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice,
ove sono sanzionate perché scorrette:
o le pratiche commerciali che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;

o le pratiche commerciali che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed
adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Infine, il comma in esame:

• ribadisce che la parte di sanzione eccedente (potrebbe essere opportuno fare riferimento alle somme
eccedenti la quota vincolata) ha la destinazione prevista dal comma 1 dell’articolo in esame;
• le disposizioni contenute nel comma in esame si applicano anche ai versamenti ancora da effettuare.

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