RILEVAZIONE INDICI DI ASCOLTO PER LE RADIO. CHIARIMENTI DALL’AGCOM

0
706

Alcuni istituti di ricerca hanno recentemente comunicato all’Autorità iniziative
di rilevazioni degli indici di ascolto radiofonico trasmettendo la nota informativa
relativa alla metodologia adottata compilata nelle forme stabilite dalla delibera n.
130/06/CSP. Per questo l’Agcom ha fornito i seguenti
chiarimenti interpretativi.
Con la delibera n. 85/06/CSP l’Autorità ha dettato i criteri generali
sull’organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, sulle metodologie di rilevamento e sulla
pubblicazione e trasparenza delle indagini. In particolare, nel definire, all’art. 1, comma
1, lett. e), “soggetto realizzatore: ogni persona fisica o giuridica che ha la
responsabilità dell’organizzazione e/o della realizzazione dell’indagine sugli indici di
ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione”, l’Autorità ha disposto che le
imprese che effettuano tali attività sono tenute al rispetto di determinati requisiti
organizzativi, come definiti all’art. 2 (rappresentatività della compagine societaria e
indipendenza metodologica del comitato tecnico), di determinati criteri metodologici
per la ricerca come individuati dall’art. 4 (soddisfare i requisiti universalistici del
campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati) e di pubblicazione e
trasparenza delle informazioni secondo quanto previsto all’art. 6.
Il modello organizzativo preso a base da tale delibera – che è quello
prevalentemente utilizzato a livello europeo – è basato sulla ripartizione del capitale
azionario delle società che realizzano le indagini secondo la formula del JIC – Joint
Industry Committee, cioè tra emittenti pubbliche, emittenti private e investitori
pubblicitari. Tale modello, infatti, così come evidenziato nella delibera n. 182/11/CSP
del 6 luglio 2011 “ presuppone un’intesa tra le componenti di mercato in grado di
garantire una sostanziale e intrinseca stabilità, assicurando, in tal modo un naturale
equilibrio del sistema”. Ed infatti, come rilevato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato “La rilevazione degli indici di ascolto costituisce un elemento importante ai fini della
determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria. Essa, infatti,
rappresenta la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra operatori. E’
dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex ante da tutti gli operatori e
venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e
l’indipendenza della rilevazione”.
Sulla base di tali considerazioni l’Autorità, con la citata delibera n. 85/06/CSP,
ha ritenuto valido il modello organizzativo sopra descritto, rilevando altresì che per
assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni e la concorrenza tra imprese, tale modello deve coniugare il principio di efficienza con i principi di equità e
non discriminazione, rendendo le compagini societarie effettivamente rappresentative
dell’intero settore di riferimento.
L’Autorità ha quindi declinato “il potere di cura e di vigilanza sui sistemi di
rilevazione degli indici di ascolto attribuitogli dalla legge n. 249/97 [art. 1, comma 6,
lett. b), n. 11] nella vigilanza sull’operato delle imprese che svolgono tali indagini, con
particolare attenzione sia alla validità della metodologia utilizzata, sia alla veridicità
dei dati diffusi ed alla trasparenza della rilevazione, sia, infine, alla governance delle
imprese”, coma da ultimo ribadito nella citata delibera n. 182/11/CSP.
Con la delibera n. 130/06/CSP sono state quindi dettate le misure attuative per
l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell’Atto di
indirizzo di cui alla citata delibera n. 85/06, stabilendo, tra l’altro, che “I soggetti
realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto…sono tenuti a comunicare all’Autorità
i dati anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e dei
rappresentanti legali, l’assetto proprietario e quello delle società socie, lo statuto
vigente e la “nota informativa” concernente le indagini effettuate”, nonché copia dello
Statuto vigente.
Ciò posto, i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla delibera n.
130/06/CSP, nei cui confronti si esplica l’attività di vigilanza in materia di indici di
ascolto attribuita dalla legge a questa Autorità, sono esclusivamente quelli la cui
organizzazione risponde ai requisiti universalistici stabiliti dalla delibera n. 85/06/CSP.
Le rilevazioni che costituiscono esclusivamente espressione del libero esercizio di
attività professionali non intraprese a seguito di una committenza universale del settore
radiofonico , non possono essere considerate indagini degli indici di ascolto radiofonici
nel senso delineato dalle delibere di questa Autorità in materia, con la conseguenza che
nessun adempimento è dovuto ai sensi della delibera n. 130/06/CSP.
Da ultimo si fa presente che a seguito della messa in liquidazione della società
Audiradio l’Autorità ha avviato, con delibera n. 320/11/CSP una consultazione pubblica
sull’organizzazione delle attività di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici, nel
cui ambito è stato costituito un tavolo tecnico in funzione di ausilio al raggiungimento
di una posizione il più possibile condivisa da tutti i soggetti del comparto radiofonico,
onde pervenire alla definitiva individuazione sistematica della rilevazione degli indici di
ascolto che garantisca la correttezza, la trasparenza, l’equità e l’indipendenza della
ricerca sia con riferimento alla governance sia all’impianto metodologico. L’Autorità si
è riservata di adottare la definitiva organizzazione di tale attività solo all’esito della
consultazione pubblica e dei lavori del Tavolo tecnico che sono tutt’ora in corso.

Massimo De Bellis

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome