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REGOLAMENTO CONTRIBUTI EDITORIA: RILEVATE CRITICITÀ NEGLI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il senatore Izzo (PdL) ha rilevato, nell’esame dello schema di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, elementi di notevole criticità dove (articolo 6, comma 1) si prevede che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini dell’erogazione dei contributi, svolga gli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di finanza. Peraltro, il comma 2 del medesimo articolo dispone che lo stesso Dipartimento trasmetta, annualmente, alla Guardia di finanza, l’elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati, ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
Secondo Izzo, la formulazione delle suddette disposizioni pare suggerire che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria deleghi alla Guardia di finanza le attività di accertamento e controllo, mentre è opportuno che sia il Dipartimento a provvedere fin da subito alla valutazione della regolarità delle singole domande e delle relative documentazioni allegate. Analoghe preoccupazioni valgono per l’articolo 10 riguardante i controlli sull’erogazione dei contributi alle imprese radiotelevisive.
Il presidente della Commissione Comunicazioni del Senato, Grillo (PdL), concorda con i rilievi formulati dal senatore Izzo, dal momento che si rischia di delegare alla sola Guardia di finanza lo svolgimento degli accertamenti volti a verificare la validità delle domande di accesso ai contributi. Invece, il controllo cartolare sulla validità delle singole domande dovrebbe essere affidato alle sole strutture amministrative del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per poi avvalersi, in un secondo momento, del supporto operativo della Guardia di finanza per eventuali ulteriori controlli.
Il relatore, il senatore Butti (PdL), ha, a tal riguardo, affermato che i timori emersi possano essere fugati dall’analisi dell’articolo 6 e delle relative modalità applicative: infatti, il Dipartimento sarà chiamato a svolgere gli opportuni accertamenti ed approfondimenti sulle domande di ammissione ai contributi e, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con la Guardia di finanza, potrà verificare in loco l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi medesimi. Altresì, la previsione secondo cui gli accertamenti saranno fatti a campione risulta apprezzabile, dal momento che consentirà al Dipartimento di concentrarsi sui soli casi meritevoli di un’effettiva verifica.
Vincenza Petta

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